Category : SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE E CORSI Sicurezza nei cantieri Dispostivi di protezione individuale Sicurezza sul lavoro

“LAVORI IN QUOTA”: ESISTE O NO UN OBBLIGO DI FREQUENZA AD UNO SPECIFICO CORSO PER ADDETTI A TALI ATTIVITA’?

Sui “lavori in quota” da  anni continuo a ricevere richieste di corsi per i lavoratori o richieste di fornitura di attestati, da parte di coordinatori o committenti, per consentire l’accesso a cantieri. Analizziamo cosa specifica e richiede la normativa per fare le cose nel rispetto delle regole e per respingere richieste immotivate che alla fine si traducono in inutili maggiori costi per l’impresa.

Innanzitutto chiariamo ove si tratta di lavori in quota. Di lavori in quota si tratta nel D. Lgs 81/08 al Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili.

Nel capo II “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, all’art. 107 è specificato che si intende per lavoro in quota: “attività lavorativa che espone il lavoratore ad un rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a due piano stabile“.

Nello specifico capo II è espressamente citato:

  • l’obbligo di formazione per sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116) ed i requisiti minimi per la validità dei corsi sono riportati all’allegato XXI;
  • l’obbligo di formazione per addetti a montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi (art. 136) ed i requisiti minimi per la validità dei corsi sono riportati all’allegato XXII;
  • che nel caso in cui non siano attuate misure di protezione collettiva i lavoratori devono essere forniti ed utilizzare sistemi protezione contro le cadute dall’alto (art. 115) tra cui sono citati imbracature anticaduta, di posizionamento, cordini, assorbitori e quant’altro.

Nessun altro obbligo di formazione è richiesto esplicitamente al capo II in cui sono trattati i lavori in quota.

Va osservato che però vige anche quanto prescritto dal D. Lgs 81/08 al Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

All’art. 77 comma 4 lettera h) è richiesto che il datore di lavoro fornisca informazioni e formazione sui d.p.i. forniti ai lavoratori a seguito della valutazione dei rischi e che organizzi, se necessario, uno specifico addestramento. Ma quello che sembra un obbligo discrezionale di addestramento viene reso obbligatorio al comma 5 per i d.p.i. di III categoria.

Essendo i sopra citati sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (es. imbracature anticaduta, di posizionamento, cordini, assorbitori e quant’altro) d.p.i. di III  categoria  vige pertanto l’obbligo di l’informazione, formazione e addestramento richiesto all’art. 77 comma 4 e 5.

Quindi se i lavoratori hanno un attestato di formazione e addestramento sull’uso dei dpi di III categoria e nello stesso attestato è indicato che oggetto del corso sono stati anche i d.p.i. contro le cadute dall’alto non è pertinente e necessaria alcuna attestazione aggiuntiva di formazione sui “lavori in quota” perché si è già ottemperato a tale obbligo.

Da evidenziare inoltre che il D. Lgs 81/08 non specifica né i programmi, né la durata della formazione, né tantomeno l’intervallo intercorrente per un eventuale aggiornamento della formazione sui d.p.i. che non è quindi stabilito a priori ma è alla discrezionalità e alla responsabilità del datore di lavoro, anche nella scelta del soggetto formatore. Su questo punto si innesta l’attività del RSPP poiché in sede di riunione di sicurezza ex art. 35, dirà la sua in merito al punto obbligatorio da trattare in sede di riunione e riguardante la formazione dei lavoratori. Ricordiamo inoltre che tra i compiti del servizio di prevenzione (D. Lgs 81/08, art. 33, comma 1 lettera d) vi è proprio proporre  i programmi di informazione e formazione (nonché addestramento n.d.r. che l’estensore dell’articolo ha tralasciato di specificare).

 

 

 

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SCHEDE DI SICUREZZA IN LINGUA STRANIERA? NO GRAZIE!

Capita ancora di trovare schede di sicurezza di prodotti pericolosi in lingua straniera. Sostenere che il prodotto è acquistato all’esterno e che non lo “esportano” in Italia non regge al confronto con gli obblighi di legge. L’acquisto via internet o mediante altri canali configura, nella fattispecie, lo stesso acquirente come responsabile dell’immissione nella UE del prodotto.

Di conseguenza dovrà essere a sua cura la redazione della scheda di sicurezza in lingua italiana.

Ricordiamo che la scheda di sicurezza (SDS) deve essere conforme a quanto stabilito dal regolamento n. 453/2010  in vigore dal 20 giugno 2010 che ha  modificato l’allegato II del Regolamento 1907/ 2006 /REACH), che indica i contenuti delle schede di dati della sicurezza previste per le sostanze e i preparati pericolosi.

 

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SICUREZZA SUL LAVORO Dispostivi di protezione individuale News

ENTRATO IL VIGORE IL REGOLAMENTO “DPI” 2016/425

Dal 21 aprile scorso è entrato pienamente in vigore anche in Italia il nuovo regolamento 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) e che abroga la precedente direttiva 89/686/CEE e che era stata recepita con il ben noto D. Lgs 475/92.

 

Per scaricare il testo completo del regolamento clicca qui.

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INTERVISTA A RADIO RADIO BY NIGHT SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Intervista del 17 febbraio 2018 a Radio Radio By Night FM 104.5 sulla sicurezza sul lavoro.

Per vedere l’intero clip dell’intervista cliccare qui.

 

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DAL 12 OTTOBRE 2017 OBBLIGO DI COMUNCAZIONE ALL’INAIL DEGLI INFORTUNI CON 1 GIORNO DI PROGNOSI

Dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore il nuovo obbligo di comunicazione all’INAIL di tutti gli infortuni con prognosi di almeno 1 giorno lavorativo,  anziché tre come era in precedenza.

 

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico (circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017) secondo la procedura informatizzata sul sito dell’INAIL.

 

Maggiori e dettagliate informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-comunicazione-infortuni-registro-esposizione.html&tipo=news

 

Si rammenta che non è più obbligatoria dal 23 dicembre 2015 la registrazione degli infortuni sul registro infortuni nonché l’istituzione e la tenuta dello stesso registro.

Il vecchio registro, in caso di attività avviate prima del 23 dicembre 2015, dovrà comunque essere conservato per eventuali controlli sino al 23 dicembre 2019.

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LAVORO ALL’APERTO – I RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Nel pieno della stagione estiva si manifestano e si amplificano alcuni rischi legati alle condizioni lavorative in ambiente esterno.

Da non sottovalutare:

  • i rischi dovuti alle radiazioni solari (in particolare UV) che possono condurre a sviluppo di melanomi
  • i rischi per colpi di calore e per colpi di sole
  • i rischi correlati improvvisi cambiamenti climatici (con improvvisi temporali e fulmini)

Per chi lavora all’aperto i sopra riportati rischi devono essere stati valutati e debbono essere individuate delle misure per contenere i rischi ad un livello di accettabilità.

A solo titolo informativo si fa presente:

  • la necessità di individuare l’indice UV e, nel caso in cui superi il valore 5, utilizzare per le parti scoperte un filtro solare con fattore  di protezione non inferiore a 15 (meglio se più elevato o una protezione totale), consultando comunque preventivamente il medico competente
  • evitare attività fisica particolarmente intensa quando le temperature sono elevate ed in caso di elevata umidità. Allo scopo ricorrere a strumenti predittivi per la valutazione della valutazione dello stress microclimatico che tengano conto sia dei parametri microclimatici che dello sforzo metabolico che del vestiario utilizzato. Alla luce di ciò si identificherà preventivamente se in determinate giornate lo sforzo fisico sia da limitare e si identificheranno anche i quantitativi liquidi da immettere nell’organismo tramite bevande e, sempre tramite il medico cometete, anche l’eventuale necessità di integratori salini
  • bere liquidi in abbondanza per reintegrare le perdite con il sudore, evitando di esporsi a calore eccessivo per tempi prolungati. Particolarmente a rischio sono attività al sole diretto su aree di grandi dimensioni asfaltate, aree al chiuso con scarsa ventilazione e ad elevate temperatura.
  • la necessità di consultare sempre preventivamente le previsioni meteo sia il giorno prima che nelle ore immediatamente precedenti il lavoro. Nel caso di attività che possano esporre a rischio di fulminazione, oltre alle previsioni, è opportuno verificare in diretta la situazione dei fulmini caduti al suolo su siti specialistici (es. pagina sito guerraservizi)

Lo Studio Ing. Guerra fornisce il supporto per approfondimenti per Documenti di Valutazione dei Rischi, per Piani di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza per cantieri esterni

Per informazioni e contatti cliccare qui.

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BANDO ISI 2016 – FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER MIGLIORAMENTI IN SALUTE E SICUREZZA

Bando INAIL

L’Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

  1. Progetti di investimento
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Inserimento domande on line: dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017

Per informazioni per le procedure e l’assistenza per l’accesso ai fondi potete contattarci al 335.32.66.21.

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IL 14/02/2017 A P.TO STEFANO (GR) INCONTRO SICUREZZA RICARICHE BOMBOLE SUB E ADEMPIMENTI DI SICUREZZA PER I DIVING

Il prossimo 14 febbraio 2017, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare di P.le dei Rioni 8 di Porto Santo Stefano (GR), il Consorzio Diving S.Stefano e lo Studio Ing Andrea Guerra presentano, con il patrocinio del Comune di Monte Argetario (GR) l’incontro

“LA SICUREZZA NELLE RICARICHE DI BOMBOLE PER IMMERSIONE E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIVING CENTER”

All’incontro, rivolto agli operatori professionali del settore, sono stati  invitati  i rappresentanti di autorità  civili e militari locali.

 

 

 

PROGRAMMA

Ore 09:30 – Presentazione dell’incontro e saluto alle autorità

Ore 09:40 –  Parte I – Relatore Ing. Andrea Guerra (libero professionista consulente sicurezza – istruttore subacqueo)

  • I rischi associati agli impianti di ricarica
  • Impianti di ricarica miscele respiratorie e l’inquadramento normativo
  • Chi può installare gli impianti e … quali parti di impianto?  Le norme applicabili
  • La denuncia di impianto e la messa in servizio.
  • I controlli manutentivi e le verifiche periodiche. Due atti distinti importanti per la sicurezza di tutti.
  • La sicurezza e l’idoneità delle miscele respiratorie. Come prevenire i potenziali problemi

 

Ore 11:30  –  Coffe break

 

Ore 11:10  – Parte II – Relatore Dott. Alessandro Giomarelli (Dip. tecnico sanitario Azienda USL Toscana sud est GR)

  • Il D Lgs 81/08, il D. Lgs 271/99 e le principali richieste normative.
  • La documentazione richiesta dalle norme: Il DVR, il “piano della sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo”, gli attestati di formazione ed altro
  • Il ruolo del datore di lavoro
  • I lavoratori destinatari degli obblighi di tutela. Sono solo i “dipendenti”?
  • La formazione del personale, in particolare degli addetti alla ricarica.
  • La gestione delle emergenze presso il diving e durante le uscite in mare.
  • Le dotazioni di bordo richieste dalle leggi

Ore 12:15  –  Tavola rotonda con le autorità

 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

  • chiarire le richieste di legge per quanto riguarda gli obblighi connessi alla installazione, alla messa in servizio e alla gestione degli impianti di ricarica di bombole per immersioni subacquee sia nel caso di ricarica ad aria che di ricariche di nitrox o trimix o di ossigeno puro.
  • individuare le corrette procedure per l’installazione e la messa in esercizio di compressori e di impianti di ricarica
  • chiarire le responsabilità dell’installatore e la documentazione che deve accompagnare l’installazione e l’impianto
  • conoscere le richieste di una  corretta gestione nel tempo dell’impianto affinché lo stesso sia sicuro e garantisca nel tempo ricariche sicure per il personale del diving e per i clienti che utilizzano le principali miscele respiratorie (aria, nitrox, trimix, ossigeno decompressivo)
  • chiarire e schematizzare gli adempimenti richiesti dal D. Lgs 81/08 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) in capo al titolare del diving e chiarire i principali adempimenti richiesti dalla normativa.

 

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IL D. LGS 271/99 SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI IN MARE SI APPLICA ANCHE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IMPIEGATE PER SCOPI COMMERCIALI

diving-sito

Sono pervenute allo scrivente, nelle ultime settimane, diverse richieste di chiarimento in merito all’applicabilità del D. Lgs 271/99 (che regolamenta la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo nelle navi)  e del D. Lgs 81/08 da parte di operatori del settore turistico (diving center, imbarcazioni addette alle escursioni marittime, ecc.).

Si premette che è parere dello scrivente, dall’analisi della normativa, quanto segue.

Nel momento in cui l’unità da diporto è utilizzata per fini commerciali diviene soggetta agli obblighi del D. Lgs 271/99.

Ciò in virtù di:

  • Art. 1 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori … omissis … su tutte le navi o unità individuate all’art. 2 del decreto stesso;
  • art. 2 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto si applica ai lavoratori imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove od esistenti, adibite alla navigazione marittima ed alla pesca … omissis…
  • definizione di nave ex art. 3 D. Lgs 271/99: ” nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri … omissis”
  • definizione di uso commerciale di unità da diporto ex art. 2 D. Lgs 171/2005 (codice delle navigazione da diporto).
    Un’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

    • è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;
    • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Pertanto in particolare per i diving center ma anche per chi noleggia le imbarcazioni (senza guida sub) per condurre subacquei ai luoghi di immersione:

  • per le attività a terra, nel momento in cui sono presenti lavoratori o ad essi equiparati (lavoratori subordinati, non per forza dipendenti o remunerati,  o soci lavoratori) vigono le disposizioni del D. Lgs 81/08;
  • per le attività in mare con unità da diporto  vigono le disposizioni del D. Lgs 271/99.

A corroborare tale interpretazione anche il resoconto di un incontro tra l’Associazione Marittimi dell’Argentario e rappresentanti della Capitaneria di Porto e della ASL n.9 toscana avvenuto di recente e che è riassunto alla seguente pagina. Pur non essendo una interpretazione ufficiale firmata  né essendoci alcun verbale sottoscritto dell’incontro,  è comunque indicativo dell’interpretazione delle istituzioni preposte alle verifiche in materia di sicurezza a terra e in mare.

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ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI

Dal 23 dicembre 2015 non vige più l’obbligo per le imprese di tenuta del registro infortuni e conseguentemente dell’annotazione sullo stesso degli infortuni occorsi in azienda.

Si rammenta che tale obbligo risaliva agli anni ’50 del secolo scorso.

Permane comunque l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL degli infortuni che comportano assenze superiori ai 3 giorni e permane la relativa sanzione in caso di inadempimento.

Rimane invece in sospeso il previsto obbligo di comunicazione degli infortuni  che comportino assenze superiori ad 1 giorno fino ad implementazione del Sistema Informativo Nazione della Prevenzione.

Altre semplificazioni in merito alla denuncia degli infortuni avranno decorrezza a marzo 2016 e se ne darà notizia al momento della effettiva entrata in vigore.

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