Il rischio rumore per i lavoratori

L’esposizione a rumore di livello elevato per tempi prolungati, o a eventi rumorosi contraddistinti da valori impulsivi di alto livello, è causa di perdite uditive precoci che possono manifestarsi dopo pochi anni di esposizione o anche immediatamente dopo l’esposizione a valori di picco particolarmente elevati.

L’ipoacusia, ossia la perdita di udito, è una delle patologie professionali ancora oggi più frequentemente denunciate (fonte INAIL 2018) e il decremento dei casi nel tempo non è ancora così netto.

I settori ove maggiormente si determinano i casi di ipoacusia sono, in ordine decrescente (fonte INAIL 2018):

  • costruzioni (28%)
  • fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (18%)
  • fabbricazione ed installazione di macchine e apparecchi meccanici (8%)
  • fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (5%)
  • agricoltura, caccia e relativi servizi (5%)
  • produzione di metalli e loro leghe (5%)
  • commercio e manutenzione di autoveicoli e motocicli e vendita di carburante (3%)
  • fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (3%)

La perdita uditiva si determina quando valori di pressione sonora troppo elevati causano un danno irreversibile ai recettori (cellule ciliate) posti nell’orecchio interno, nella coclea, i quali non sono più in grado di trasmettere gli impulsi elettrici al nervo acustico.

 

Come fare per evitare il danno uditivo ai lavoratori?

Il D. Lgs 81/08 richiede al datore di lavoro di valutare il rischio rumore per i lavoratori.  Se il rumore supera determinati livelli allora il datore di lavoro deve tutelare il lavoratore adottando differenti strategie:

  • riducendo i tempi di esposizione (spesso non possibile)
  • fornendo dei dispositivi di protezione uditivi [cuffie, archetti auricolari o inserti auricolari (cosiddetti “tappi”)]
  • attuando una sorveglianza sanitaria periodica per il tramite del medico competente con lo scopo di monitorare la capacità uditiva e rilevare precoci segni di danno uditivo (sintomatici di qualcosa che non funziona nella strategia di prevenzione e protezione adottata: es. otoprotettori non efficaci, mancato uso dpi, errata valutazione rischio rumore)

La valutazione deve essere sempre strumentale?

Se l’attività non prevede l’utilizzo di attrezzature che emettano un rumore significativo, purché vi sia una motivata giustificazione (ad es. per chi svolge solo lavoro di ufficio), si può fare a meno di eseguire le misure. Ovviamente è opportuno che il datore di lavoro non si fidi delle sue impressioni ma che sia supportato da un tecnico che abbia competenza. Non di rado può accadere che una errata valutazione, basata sulle impressioni personali, abbia poi condotto a danni uditivi per i lavoratori. Un esempio: l’utilizzo sporadico di una attrezzatura di lavoro molto rumorosa non deve indurre a credere che i danni non possano manifestarsi qualora questa attrezzatura abbia dei valori di picco estremamente elevati [es. spara chiodi con cartuccia esplosiva usata 3 o 4 volte l’anno con Lpicco > 143 dB(C)] .

In caso di dubbi si può fare una valutazione preliminare utilizzando i dati di emissione sonora dichiarati dal produttore delle attrezzature o da banche dati di rumore, o da precedenti esperienze di misure fatte da un tecnico. Quindi decidere, sulla base della valutazione preliminare teorica, se i valori di esposizione ricavati sono prossimi ai limiti di legge, di provvedere a effettuare delle misurazioni strumentali.

Se l’esposizione è sempre la stessa nei vari giorni della settimana si provvederà a calcolare il valore del LEX,8H ossia il valore del livello equivalente continuo, normalizzato su 8 ore di lavoro, che è caratterizzato dallo stesso valore di energia del livello variabile a cui è esposto il lavoratore.

Il LE,8H è il valore continuo che sottende la stessa area del livello di pressione sonora variabile (in blu).

Da un punto di vista pratico occorre misurare il rumore che raggiunge l’orecchio del lavoratore durante, tener conto della durata di quella esposizione e ripeterlo per tutte le attività che compongono la giornata lavorativa (comprese anche quelle in cui il rumore è basso).

Qualora l’esposizione vari da una giornata all’altra, ripetendosi  di settimana in settimana, la valutazione è eseguita su base settimanale ed il parametro da valutare è il LEXW, dove W sta per “week” (settimana).

In molti casi la variabilità dell’esposizione non consente tali schematizzazioni e la normativa fornisce indicazioni su come procedere con la valutazione. Sarà il tecnico incaricato della valutazione a indicare la modalità corretta da adottare.

Una volta calcolato e attribuito il valore del LEX,8H o del LEX,W, tenendo conto dell’incertezza, e adottando le corrette strategie di misurazione secondo le pertinenti norme tecniche (UNI EN ISO 9612 e UNI 9432), occorre confrontare questo con i limiti imposti dal D. Lgs 81/08.

Ecco sintetizzati i vari casi:

  1. LEX (8H o Week) < 80 dB(A)          Non sussiste rischio di perdita uditiva. Obblighi particolari: nessuno
  2. LEX compreso tra 80 e 85 dB(A)    Il datore di lavoro rende disponibile dpi uditivi. Visita medica se richiesta dal lavoratore
  3. LEX compreso tra 85 e 87 dB(A)    Il datore di lavoro esige l’utilizzo dei dpi uditivi. Sorveglianza sanitaria obbligatoria.
  4. LEX > 87 dB(A)                                  Il datore di lavoro riporta  l’esposizione al di sotto di 87 dB(A) (anche con dpi). Sorv. sanitaria

Obblighi analoghi esistono anche nel caso di esposizione a valoro di picco ppeak elevati.

  1. ppeak  < 135 dB(C)                                  Non sussiste rischio di perdita uditiva. Obblighi particolari: nessuno
  2. ppeak  compreso tra 135 e 137 dB(C)  Il datore di lavoro rende disponibile dpi uditivi. Visita medica se richiesta dal lavoratore
  3. ppeak compreso tra 137 e 140 dB(C)   Il datore di lavoro esige l’utilizzo dei dpi uditivi. Sorveglianza sanitaria obbligatoria.
  4. ppeak > 140 dB(C)                                  Il datore di lavoro riporta  l’esposizione al di sotto di 87 dB(A) (anche con dpi). Sorv. sanitaria

Una cosa importante da evidenziare è che gli otoprotettori (DPI uditivi) vanno selezionati e verificati in funzione dell’esposizione al rumore durante le varie attività a cui il lavoratore è esposto, nel rispetto di norme tecniche (UNI EN 458), per assicurarsi che il DPI utilizzato protegga effettivamente dal rischio rumore.

L’attenuazione dello specifico otoprotettore può essere

  • insufficiente se il livello attenuato L’  > 80 dB(A)
  • accettabile se  75 dB(A) <  L’ < 80 dB(A)
  • buona se  70 dB(A) <  L’ < 75 dB(A)
  • accettabile se  60 dB(A) <  L’ < 65 dB(A)
  • troppo alta se L’ < 60 dB(A)

Se dopo aver eseguito la valutazione ed aver verificato l’adeguatezza degli otoprotettori in uso in azienda si dovessero cambiare gli stessi con modelli differenti è necessario ripetere la valutazione dell’efficacia della protezione del nuovo otoprotettore.

Un otoprotettore non vale un’altro! Occorre rivalutare la protezione!

Si ricorda inoltre che i lavoratori esposti al rischio rumore devono essere informati, formati e addestrati al corretto uso degli otoprotettori (l’addestramento va annotato su apposito registro, obbligatorio dall’ottobre 2022).

La valutazione del rischio rumore va ripetuta, come per tutti gli agenti fisici, ogni 4 anni, nulla cambiando. Qualora invece dovessero mutare le condizioni di esposizione dei lavoratori (es. variazione dei tempi di esposizione alle vari sorgenti di rumore, introduzione di nuove sorgenti/attività che espongano a rumore) l’aggiornamento della valutazione deve avvenire entro 30 giorni.

In caso di dubbi, di necessità di chiarimenti, o nel caso siate interessati ad una valutazione di esposizione al rumore non esitate a contattarci!