Uncategorized Home SICUREZZA SUL LAVORO News Normativa nazionale

IL D. LGS 271/99 SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI IN MARE SI APPLICA ANCHE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IMPIEGATE PER SCOPI COMMERCIALI

diving-sito

Sono pervenute allo scrivente, nelle ultime settimane, diverse richieste di chiarimento in merito all’applicabilità del D. Lgs 271/99 (che regolamenta la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo nelle navi)  e del D. Lgs 81/08 da parte di operatori del settore turistico (diving center, imbarcazioni addette alle escursioni marittime, ecc.).

Si premette che è parere dello scrivente, dall’analisi della normativa, quanto segue.

Nel momento in cui l’unità da diporto è utilizzata per fini commerciali diviene soggetta agli obblighi del D. Lgs 271/99.

Ciò in virtù di:

  • Art. 1 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori … omissis … su tutte le navi o unità individuate all’art. 2 del decreto stesso;
  • art. 2 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto si applica ai lavoratori imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove od esistenti, adibite alla navigazione marittima ed alla pesca … omissis…
  • definizione di nave ex art. 3 D. Lgs 271/99: ” nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri … omissis”
  • definizione di uso commerciale di unità da diporto ex art. 2 D. Lgs 171/2005 (codice delle navigazione da diporto).
    Un’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

    • è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;
    • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Pertanto in particolare per i diving center ma anche per chi noleggia le imbarcazioni (senza guida sub) per condurre subacquei ai luoghi di immersione:

  • per le attività a terra, nel momento in cui sono presenti lavoratori o ad essi equiparati (lavoratori subordinati, non per forza dipendenti o remunerati,  o soci lavoratori) vigono le disposizioni del D. Lgs 81/08;
  • per le attività in mare con unità da diporto  vigono le disposizioni del D. Lgs 271/99.

A corroborare tale interpretazione anche il resoconto di un incontro tra l’Associazione Marittimi dell’Argentario e rappresentanti della Capitaneria di Porto e della ASL n.9 toscana avvenuto di recente e che è riassunto alla seguente pagina. Pur non essendo una interpretazione ufficiale firmata  né essendoci alcun verbale sottoscritto dell’incontro,  è comunque indicativo dell’interpretazione delle istituzioni preposte alle verifiche in materia di sicurezza a terra e in mare.

Potrebbe interessarti anche
LAVORO ALL’APERTO – I RISCHI CONNESSI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI
L’ACCORDO STATO REGIONI N. 128 DEL 07/07/2016 RIDEFINISCE LA FORMAZIONE PER I RSPP E GLI ASPP