Category : ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI

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SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO. IN COSA DIFFERISCONO?

Capita non così di rado che si faccia confusione, confondendo le azioni di controllo con quelle di sorveglianza in materia di prevenzione incendi.
Fortunatamente il DM 01/09/2021, pubblicato sulla G.U. del 25/09/2021 S.G. n. 230, ed in vigore il 25/09/2021 (salvo ulteriore proroga al 25/09/2023 per la sola entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione dei tecnici manutentori) ha fornito un chiarimento esaustivo.

Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.
La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti in azienda dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Pertanto il datore di lavoro provvederà a individuare alcuni addetti (consigliato sia fatto per iscritto) che informerà sulle corrette operazioni di sorveglianza da attuare. Tali operazioni si svolgono esclusivamente senza riscorso ad attrezzature particolari, ma nella quali esclusività dei casi visivamente o al più azionando dei comandi presenti presso gli impianti e le attrezzature.
La periodicità consigliata è mensile, anche se tale periodicità non è vincolante, ma è ispirata a norme tecniche di settore.
E’ consigliato adoperare delle check-list operative, facendo apporre la firma al soggetto che effettua la sorveglianza che è opportuno raccogliere e conservare per dimostrare di aver provveduto a tale obbligo.
Se dalla sorveglianza dovesse emergere una situazione tale da poter causare un disservizio importante in caso di evento (es. si è verificata il taglio di una manichetta flessibile o lo stato di carica insufficiente di estintori) si provvederà a far intervenire un tecnico manutentore esterno di ditta specializzata.

Qualora non si volesse affidare a personale aziendale la sorveglianza, questa potrà essere affidata a terzi quali ad es. una ditta di manutenzione e controlli antincendio. In tal caso le visite di sorveglianza non potranno coincidere con quelle dei controlli semestrali, perché sarebbe inficiato lo scopo della sorveglianza che è quello di verificare che nel periodo intercorrente tra due controlli le attrezzature, i mezzi e gli impianti siano ancora in condizioni operative idonee.

 

 

Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Tale controllo [di norma semestrale (es. estintori) ma con periodicità che variano a seconda del tipo di impianti e del tipo di controllo da eseguire] può essere eseguito solo da personale manutentivo qualificato e di norma richiede l’utilizzo di attrezzature ed operazioni tecniche più complesse, non potendosi limitare ad un semplice controllo visivo.
Sia ben chiaro che un controllo semestrale su un estintore non può essere eseguito a vista ma, a seconda del tipo di estintore, deve prevedere come minimo la pesata e spesso il controllo della pressione interna di carica.
Tali controlli vanno annotati su apposito registro dei controlli, adottato da ogni datore di datore di lavoro (indipendentemente dal fatto che vi siano o meno attività soggette a obbligo periodico di prevenzione incendi).
Su tale registro non vanno annotate le azioni di sorveglianza.

Se necessitate di informazioni o di un supporto per redigere le vostre chek-list personalizzate per le azioni di sorveglianza e per istruire il personale interno potete contattarci utilizzando il form disponibile cliccando qui

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I DRONI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Per ispezionare parti elevate di strutture (camini industriali, torri, tetti e coperture di edifici civili ed industriali, aperture e installazioni presso capannoni industriali o altro)  in maniera agile e senza dovere ricorre a piattaforme o a ponteggi oppure dovendo installare complessi sistemi di sicurezza (punti di ancoraggio e linee vita)  tutto diviene più semplice e sicuro utilizzando un drone.

Lo Studio è in grado di rendere facili e agevoli tali ispezioni mediante droni dotati di adeguata autonomia e videocamere per filmati a  4 K e foto ad alta risoluzione.
Il possesso di droni dichiarati inoffensivi (< 250 g) ne consente l’agevole e rapido uso anche in ambito cittadino, previa verifica di assenza di restrizioni di volo o a seguito di eventuale richiesta di autorizzazioni  alle competenti autorità (Prefettura, ENAC, o altri) per il volo nelle cosiddette zone rosse.
Lo Studio è operatore UAS (droni)  con attestazioni nelle categorie

  • Open A1-A3 per operare in città e in prossimità di persone con droni fino a 500 g e fuori città fino a  25 kg
  • Open A2 per operare in città fino a 50 m dalle persone con droni dai 500 g ai 2 kg

Inoltre, si è in grado di fornire servizi per rilievi architettonici 3D e aerofotogrammetrici.

L’attività con i droni è coperta da specifica assicurazione RC professionale.

Arriviamo dove altri non arrivano.

Chiamateci per informazioni e preventivi.

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News Sicurezza sul lavoro Impianti ex DM 37/08 FORMAZIONE E CORSI

AGGIORNAMENTO CEI 11-27:2021

E’ stata pubblicata la nuova edizione della norma CEI 11-27:2021 “Lavori su impianti elettrici” che sostituisce la precedente edizione del gennaio 2014.
Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:
  • aggiornamento della definizione di RI, URL e PL;
  • precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);
  • precisazioni riguardanti l’organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;
  • l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;
  • l’inserimento dell’Allegato H

Per aggiornamenti documentali o per corsi di formazione per addetti a lavori elettrici  potete contattarci.

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IL 14/02/2017 A P.TO STEFANO (GR) INCONTRO SICUREZZA RICARICHE BOMBOLE SUB E ADEMPIMENTI DI SICUREZZA PER I DIVING

Il prossimo 14 febbraio 2017, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare di P.le dei Rioni 8 di Porto Santo Stefano (GR), il Consorzio Diving S.Stefano e lo Studio Ing Andrea Guerra presentano, con il patrocinio del Comune di Monte Argetario (GR) l’incontro

“LA SICUREZZA NELLE RICARICHE DI BOMBOLE PER IMMERSIONE E GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO PER I DIVING CENTER”

All’incontro, rivolto agli operatori professionali del settore, sono stati  invitati  i rappresentanti di autorità  civili e militari locali.

 

 

 

PROGRAMMA

Ore 09:30 – Presentazione dell’incontro e saluto alle autorità

Ore 09:40 –  Parte I – Relatore Ing. Andrea Guerra (libero professionista consulente sicurezza – istruttore subacqueo)

  • I rischi associati agli impianti di ricarica
  • Impianti di ricarica miscele respiratorie e l’inquadramento normativo
  • Chi può installare gli impianti e … quali parti di impianto?  Le norme applicabili
  • La denuncia di impianto e la messa in servizio.
  • I controlli manutentivi e le verifiche periodiche. Due atti distinti importanti per la sicurezza di tutti.
  • La sicurezza e l’idoneità delle miscele respiratorie. Come prevenire i potenziali problemi

 

Ore 11:30  –  Coffe break

 

Ore 11:10  – Parte II – Relatore Dott. Alessandro Giomarelli (Dip. tecnico sanitario Azienda USL Toscana sud est GR)

  • Il D Lgs 81/08, il D. Lgs 271/99 e le principali richieste normative.
  • La documentazione richiesta dalle norme: Il DVR, il “piano della sicurezza dell’ambiente di lavoro a bordo”, gli attestati di formazione ed altro
  • Il ruolo del datore di lavoro
  • I lavoratori destinatari degli obblighi di tutela. Sono solo i “dipendenti”?
  • La formazione del personale, in particolare degli addetti alla ricarica.
  • La gestione delle emergenze presso il diving e durante le uscite in mare.
  • Le dotazioni di bordo richieste dalle leggi

Ore 12:15  –  Tavola rotonda con le autorità

 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO

  • chiarire le richieste di legge per quanto riguarda gli obblighi connessi alla installazione, alla messa in servizio e alla gestione degli impianti di ricarica di bombole per immersioni subacquee sia nel caso di ricarica ad aria che di ricariche di nitrox o trimix o di ossigeno puro.
  • individuare le corrette procedure per l’installazione e la messa in esercizio di compressori e di impianti di ricarica
  • chiarire le responsabilità dell’installatore e la documentazione che deve accompagnare l’installazione e l’impianto
  • conoscere le richieste di una  corretta gestione nel tempo dell’impianto affinché lo stesso sia sicuro e garantisca nel tempo ricariche sicure per il personale del diving e per i clienti che utilizzano le principali miscele respiratorie (aria, nitrox, trimix, ossigeno decompressivo)
  • chiarire e schematizzare gli adempimenti richiesti dal D. Lgs 81/08 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) in capo al titolare del diving e chiarire i principali adempimenti richiesti dalla normativa.

 

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Sicurezza sul lavoro Impianti ex DM 37/08 FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI News

CORSO PER ADDETTI A LAVORI ELETTRICI EX CEI 11-27:2014

Due giornate di corso (16 ore) per abilitazione ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27:2014 Livelli 1A, 2A, 1B e 2B..

Il corso è finalizzato alla formazione del personale che per esigenze di lavoro/ manutenzione deve utilizzare impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata. In particolare il corso è finalizzato alla corretta esecuzione del lavori elettrici fuori tensione ed in tensione.

Calendario incontri e orario:

  • venerdì 22 aprile 2016 (09:00-13:00 e 14:00-18:00)
  • sabato 23 aprile 2016 (09:00-13:00 e 14:00-18:00)

Massimo numero di partecipanti ammessi: 12

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com – 335.32.66.21

Il corso è indirizzato a chi opera in imprese che effettuano installazioni elettriche, ai manutentori di impianti presso aziende anche non operanti nel settore elettrico, ma che svolgono attività comunque connessa a impianti elettrici (es. addetti alla manutenzione di alberghi, ospedali, campeggi, ecc.).

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Corso di formazione per condurre verifiche ispettive su impianti elettrici ex DPR 462/2001 presso il CNIM

00DSCN6365I giorni 14 e 15 Ottobre 2014 a Roma, presso la sede del CNIM – comitato nazionale per la manutenzione, si terrà il corso “Sicurezza degli impianti elettrici: norme e procedure per condurre verifiche ispettive (D.P.R. 462/01)”.

Il calendario corsi e i contatti con il CNIM sono reperibili cliccando al seguente indirizzo

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Formazione addetti alla posa di segnaletica stradale

Cantiere 1Il 20/04/2014 scadrà il termine per adempiere alla formazione del personale addetto alla apposizione, mantenimento o rimozione di segnaletica di delimitazione e di segnalazione di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Tale obbligo, introdotto dal DM 04/03/2013 prevede che gli operatori ed i preposti frequentino dei corsi di formazione di durata pari a 8 e a 12 ore, di cui almeno 4 dedicate ad addestramento pratico. Gli schemi di delimitazione delle sedi stradali e delle pertinenze sono quelli definiti nel DM 10/07/2002, che tuttavia ha trovato non sempre piena applicazione, come è facile constatare nelle nostre strade. Il problema della sicurezza degli addetti a lavori in presenza di traffico veicolare, ma anche della sicurezza degli utenti della strada ha rilevanza assoluta, considerando che dai dati INAIL (anno 2012), circa l’11% degli infortuni totali avviene con mezzi di trasporto mentre riferendosi a quelli con esito mortale denunciati circa il 40% degli infortuni mortali è legato ai mezzi di trasporto (in occasione di lavoro ed in itinere).

Il decreto prevede

  • dotazione specifica per le squadre di intervento
  • specifiche modalità di intervento e regolamentazione del traffico
  • modalità di sosta, di fermata e manovra dei veicoli
  • la gestione di situazioni di emergenza
  • modalità di posa e rimozione della segnaletica

nonché

  • specifici soggetti formatori (enti proprietari e società concessionarie di di strade e autostrade, Regioni e Province autonome di TN e BZ, Min. Lavoro, INAIL, associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, organismi paritetici dell’edilizia e ingegneria civile, scuole edili, Ministero Interno, soggetti formatori accreditati presso le Regioni secondo i rispettivi modelli di accreditamento)
  • specifiche caratteristiche dei docenti sia per la parte teorica che per la parte pratica
  • esercitazione in siti che consentano di ricreare condizioni operative simili  quelle riscontrabili sui luoghi di lavoro
  • rinnovo della formazione di durata minima 3 ore ogni 4 anni
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Circolare del Ministero del Lavoro: chiarimenti su formazione sicurezza addetti ad attrezzature particolari

Con la circolare n. 21 del 10/06/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del  22/02/2012.

In sintesi è chiarito che:

  1. i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche da 1 solo docente
  2. il modulo giuridico normativo (da 1 ora) deve essere frequentato una sola volta per i seguenti gruppi di attrezzature
    1. PLE
    2. gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori con conducente a bordo, gru mobili
    3. trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    4. pompe per calcestruzzo
  3. la durata dell’abilitazione è quinquennale e per il mantenimento deve essere svolto l’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
  4. le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs 81 per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’accordo del 22/02/2013 e l’elenco non è ampliabile per analogia, dovendosi intendere esaustivo
  5. la decorrenza della validità della formazione pregressa è da intendersi per frequentazione di corsi:
    1. prefettamente conformi all’accordo  Stato Regioni (per durata, moduli e verifica di apprendimento finale): quinquennale dalla data di entrata in vigore dell’accordo
    2. di durata inferiore a quella indicata nell’accordo ma con un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento: quinquennale dalla data del corso di aggiornamento
    3. di qualsiasi durata e senza verifica di apprendimento: quinquennale dalla data di verifica di apprendimento
  6. la documentazione dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo (registro con elenco partecipanti e dei docenti e relative  firme, orari di lezione ed esiti di valutazione teorica e pratica), ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, ha natura esemplificativa e non tassativa [intendendosi che anche in mancanza di aderenza alle richieste del punto 9.2 dell’accordo i corsi pregressi possono essere ritenuti validi – n.d.r]
  7. circa la formazione di lavoratori che usano attrezzature con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste per le attrezzature definite ai vari allegati (da III a X – PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe cls) è comunque necessario che il lavoratore sia in possesso di abilitazione per almeno una delle suddette attrezzature (con riferimento allo specifico allegato)
  8. circa le caratteristiche dei docenti, in merito all’esperienza documentata nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, per i moduli giuridico e tecnico si deve intendere il conteporaneo soddisfacimento dei due requisiti e non in senso alternativo. Per la docenza nei moduli pratici è invece rischista l’esperienza professionale pratica documentata nelle tecnoiche dell’utilizzazione. Il docente può essere unico sia per il modulo giuridico – tecnico che pratico se in possesso dei requisiti.
  9. viene specificato che per le prove  pratiche su gru a torre di diverse tipologie (a rotazione in basso e a rotazione in alto), ma con validità estesa anche ad altre macchine previste in differenti tipologie  (PLE, carrelli elevatori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), in un’ottica di semplificazione, le prove complessive sono almeno 3 in totale anziché 2 per ogni differente tipo di attrezzature
  10. nel caso di uso di carrelli elevatori con accessori che modifichino l’attrezzatura facendola corrispondere ad altra  attrezzature [quali quelle definite nelle lettere da a) ad h) dell’allegato A] ossia trasformandola di fatto in PLE, gru di vario tipo, carrelli con conducente a bordo, trattore agricolo o forestale, macchina movimento terra o pompa per cls, allora il conducente deve acquisire l’abilitazione per la corrispondente macchina in cui il carrello è trasformato
  11. circa le semplificazioni riguardanti gli obblighi di formazione per i lavoratori del settore agricolo, queste valgono solo se i lavoratori svolgono attività ricomprese tra quelle riportate all’art. 2135 del codice civile e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine oltre alle attività connesse e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
  12. secondo l’art. 72 del D. Lgs 81/08 al noleggiatore o concedente in uso attrezzature senza operatore è richiesto per legge di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro a cui è fornita l’attrezzatura riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso e che i lavoratori siano in possesso dell’abilitazione. La circolare specifica che tale dichiarazione deve contenere che i lavoratori sono statiformati concordemente alle disposizioni del titolo III del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e” , ove si tratti di attrezzature di cui all’accordo del 22.02.12. che siano “in possesso della specifica abilitazione“.
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CORSO PER VERIFICATORI DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CNIM

Il CNIM – Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione – attiva nei giorni 25 e 26 settembre 2013 il corso “Sicurezza degli impianti elettrici: norme e procedure per condurre verifiche ispettive (D.P.R. 462/2001“. Il corso, oltre ad aprire la possibilità di acquisire nuove professionalità in ambito impiantistico, è di sicura utilità per coloro i quali abbiano un ruolo attivo nella gestione della prix du cialis sicurezza di ogni azienda (RSPP/ASPP/RLS/manutentori/consulenti esterni), in quanto consente di approfondire aspetti fondamentali ai fini della sicurezza degli impianti elettrici che non dovrebbero mancare nel bagaglio culturale di chi opera nell’ambito della sicurezza.

Per informazioni: http://www.cnim.it/cnim_calendario/?e=125&c=13

 

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La formazione per gli addetti ad attrezzature particolari

L’accordo n.53/CSR datato 22/02/2012 della Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 60 del 12/03/2012, individua una serie di attrezzature particolari per cui è prevista una formazione ed un addestramento specifico,  i percorsi formativi, le modalità di tenuta dei corsi e delle verifiche di apprendimento ed i soggetti che possono erogare tali corsi. E’ altresì individuata la modalità di aggiornamento periodico quinquennale previsto di durata minima 4 ore.

L’accordo prevede un percorso formativo differenziato a seconda delle attrezzature, con moduli tecnici e pratici di durata variabile a seconda dell’attrezzatura [PLE, vari tipi di gru , vari tipi di carrelli elevatori , trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili, pompe per cls) .

E’ prevista una semplificazione per i lavoratori del settore agricolo, per i quali, se è documentata un’esperienza di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo (12/03/2013), è sufficiente il solo aggiornamento della formazione della durata minima di 4 ore da attuare entro 5 anni dalla pubblicazione dell’accordo (entro  il 12/03/2017).

Alla pagina download viene reso disponibile il testo dell’accordo e uno schema sintetico semplificato che permette di individuare prontamente, a seconda della attrezzatura, la durata dei corsi nonché una sintesi degli adempimenti per il riconoscimento della formazione pregressa effettuata prima del 12/03/2013.

 

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