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Circolare del Ministero del Lavoro: chiarimenti su formazione sicurezza addetti ad attrezzature particolari

Con la circolare n. 21 del 10/06/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del  22/02/2012.

In sintesi è chiarito che:

  1. i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche da 1 solo docente
  2. il modulo giuridico normativo (da 1 ora) deve essere frequentato una sola volta per i seguenti gruppi di attrezzature
    1. PLE
    2. gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori con conducente a bordo, gru mobili
    3. trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    4. pompe per calcestruzzo
  3. la durata dell’abilitazione è quinquennale e per il mantenimento deve essere svolto l’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
  4. le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs 81 per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’accordo del 22/02/2013 e l’elenco non è ampliabile per analogia, dovendosi intendere esaustivo
  5. la decorrenza della validità della formazione pregressa è da intendersi per frequentazione di corsi:
    1. prefettamente conformi all’accordo  Stato Regioni (per durata, moduli e verifica di apprendimento finale): quinquennale dalla data di entrata in vigore dell’accordo
    2. di durata inferiore a quella indicata nell’accordo ma con un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento: quinquennale dalla data del corso di aggiornamento
    3. di qualsiasi durata e senza verifica di apprendimento: quinquennale dalla data di verifica di apprendimento
  6. la documentazione dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo (registro con elenco partecipanti e dei docenti e relative  firme, orari di lezione ed esiti di valutazione teorica e pratica), ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, ha natura esemplificativa e non tassativa [intendendosi che anche in mancanza di aderenza alle richieste del punto 9.2 dell’accordo i corsi pregressi possono essere ritenuti validi – n.d.r]
  7. circa la formazione di lavoratori che usano attrezzature con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste per le attrezzature definite ai vari allegati (da III a X – PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe cls) è comunque necessario che il lavoratore sia in possesso di abilitazione per almeno una delle suddette attrezzature (con riferimento allo specifico allegato)
  8. circa le caratteristiche dei docenti, in merito all’esperienza documentata nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, per i moduli giuridico e tecnico si deve intendere il conteporaneo soddisfacimento dei due requisiti e non in senso alternativo. Per la docenza nei moduli pratici è invece rischista l’esperienza professionale pratica documentata nelle tecnoiche dell’utilizzazione. Il docente può essere unico sia per il modulo giuridico – tecnico che pratico se in possesso dei requisiti.
  9. viene specificato che per le prove  pratiche su gru a torre di diverse tipologie (a rotazione in basso e a rotazione in alto), ma con validità estesa anche ad altre macchine previste in differenti tipologie  (PLE, carrelli elevatori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), in un’ottica di semplificazione, le prove complessive sono almeno 3 in totale anziché 2 per ogni differente tipo di attrezzature
  10. nel caso di uso di carrelli elevatori con accessori che modifichino l’attrezzatura facendola corrispondere ad altra  attrezzature [quali quelle definite nelle lettere da a) ad h) dell’allegato A] ossia trasformandola di fatto in PLE, gru di vario tipo, carrelli con conducente a bordo, trattore agricolo o forestale, macchina movimento terra o pompa per cls, allora il conducente deve acquisire l’abilitazione per la corrispondente macchina in cui il carrello è trasformato
  11. circa le semplificazioni riguardanti gli obblighi di formazione per i lavoratori del settore agricolo, queste valgono solo se i lavoratori svolgono attività ricomprese tra quelle riportate all’art. 2135 del codice civile e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine oltre alle attività connesse e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
  12. secondo l’art. 72 del D. Lgs 81/08 al noleggiatore o concedente in uso attrezzature senza operatore è richiesto per legge di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro a cui è fornita l’attrezzatura riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso e che i lavoratori siano in possesso dell’abilitazione. La circolare specifica che tale dichiarazione deve contenere che i lavoratori sono statiformati concordemente alle disposizioni del titolo III del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e” , ove si tratti di attrezzature di cui all’accordo del 22.02.12. che siano “in possesso della specifica abilitazione“.
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