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La mancata collaborazione con gli Organismi Paritetici in materia di formazione non è sanzionabile

Con nota del 08 giugno 2015 il Ministero del Lavoro ha chiarito che la formazione dei lavoratori, pur se avvenuta senza la prescritta collaborazione degli Organismi Paritetici, non è sanzionabile in quanto ciò non costituisce giustificazione per contestare l’inadeguatezza e l’insufficienza della formazione stessa, poiché riguardante aspetti meramente formali.

Lo scrivente, preso atto della nota, e condividendo in toto il punto di vista del Ministero del Lavoro, evidenzia che, in caso di mancanza di collaborazione può comunque, giustificatamente,

per altri motivi, essere contestata l’inadeguatezza della formazione, se rilevabile sostanzialmente in corso di accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Per contro, l’aver ottemperato alla richiesta di collaborazione con gli Organismi Paritietici, dovrebbe assicurare la conformità della formazione in termini di adeguatezza e sufficienza, qualora gli stessi OOPP non abbiano mosso rilievi.

Il consiglio è pertanto di rispettare le richieste di legge e di continuare  a richiedere la collaborazione agli OOPP.

Per scaricare la nota del ministero vai alla pagina download.

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