Il Decreto del Fare (Legge 98/2013) ha differito il termine entro il quale tutte le attività che prima del DPR 151/11 non erano soggette a obbligo di ottenimento del CPI ma sono state incluse in quelle per le quali è obbligatoria la SCIA antincendio devono essere in possesso della suddetta SCIA antincendio.
Il nuovo termine per adempiere agli obblighi e presentare la SCIA antincendio è ora il 08/10/2015 ex Legge 09/08/2013 n. 98, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013.
Tra le attività entro tale nuovo termine che devono essere dotate di SCIA antincendio si elenca, a solo titolo indicativo e non esaustivo (1):
(1) Per l’individuazione delle attività oggetto degli obblighi di SCIA antincendio è necessario consultare la fonte normativa originale (DPR 151/2011).