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Chiarimenti sul rinnovo della formazione per addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso

In merito al solo rinnovo della formazione per gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso si specifica cha ad oggi la normativa in vigore (D. Lgs 81/08 , DM 10/03/98 e DM n. 388 del 15/07/2003)  prevede:

– Addetti antincendio

  1. periodicità rinnovo della formazione: non stabilito (ma necessario);
  2. durata minima del corso: non stabilita.
  3. programma: non stabilito

N.B.: il 23/02/2010 è stato pubblicato un documento da parte del Ministero dell’Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che definisce, ai fini di uniformare le azioni di formazione da parte dei vari Comandi Provinciali, la durata (2 h, 5 h e 8 h) ed i programmi dei corsi per il rinnovo della formazione degli addetti alla prevenzione incendi.  Pur non avendo valenza di legge tale documento costituisce comunque un valido riferimento. Per scaricare il testo del documento vai alla pagina Download.

– Addetti al primo socccorso

  1. periodicità rinnovo formazione: triennale
  2. durata minima: non stabilita
  3. programma: non stabilito

N.B.: Il DM 388 all’art. 3 comma 5 specifica che ” la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità pratica di intervento”. Da ciò l’interpretazione che debba essere ripetuto l’intero programma di iniziale formazione si ritiene non corretta.


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