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Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Attrezzature di lavoro

Formazione addetti alla posa di segnaletica stradale

Cantiere 1Il 20/04/2014 scadrà il termine per adempiere alla formazione del personale addetto alla apposizione, mantenimento o rimozione di segnaletica di delimitazione e di segnalazione di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Tale obbligo, introdotto dal DM 04/03/2013 prevede che gli operatori ed i preposti frequentino dei corsi di formazione di durata pari a 8 e a 12 ore, di cui almeno 4 dedicate ad addestramento pratico. Gli schemi di delimitazione delle sedi stradali e delle pertinenze sono quelli definiti nel DM 10/07/2002, che tuttavia ha trovato non sempre piena applicazione, come è facile constatare nelle nostre strade. Il problema della sicurezza degli addetti a lavori in presenza di traffico veicolare, ma anche della sicurezza degli utenti della strada ha rilevanza assoluta, considerando che dai dati INAIL (anno 2012), circa l’11% degli infortuni totali avviene con mezzi di trasporto mentre riferendosi a quelli con esito mortale denunciati circa il 40% degli infortuni mortali è legato ai mezzi di trasporto (in occasione di lavoro ed in itinere).

Il decreto prevede

  • dotazione specifica per le squadre di intervento
  • specifiche modalità di intervento e regolamentazione del traffico
  • modalità di sosta, di fermata e manovra dei veicoli
  • la gestione di situazioni di emergenza
  • modalità di posa e rimozione della segnaletica

nonché

  • specifici soggetti formatori (enti proprietari e società concessionarie di di strade e autostrade, Regioni e Province autonome di TN e BZ, Min. Lavoro, INAIL, associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, organismi paritetici dell’edilizia e ingegneria civile, scuole edili, Ministero Interno, soggetti formatori accreditati presso le Regioni secondo i rispettivi modelli di accreditamento)
  • specifiche caratteristiche dei docenti sia per la parte teorica che per la parte pratica
  • esercitazione in siti che consentano di ricreare condizioni operative simili  quelle riscontrabili sui luoghi di lavoro
  • rinnovo della formazione di durata minima 3 ore ogni 4 anni
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FORMAZIONE E CORSI Acustica ambientale Home

Corso tecnici competenti in acustica ambientale

Si segnala la prossima attivazione del  corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in una parte del quale è anche trattata la valutazione del rumore negli ambienti di lavoro. Il corso, della durata di 160 ore, con 30% di pratica e tesi sperimentale, è organizzato da EuroAcustici con l’Università Roma Tre.

Validato dalla REGIONE LAZIO: abilita all’iscrizione all’Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica  ed è equivalente ad 1 anno di esperienza documentata di pratica per “Tecnico competente in Acustica Ambientale”.

Sede del corso: Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura, ex Mattatoio, Largo G. B. Marzi – Roma.

Inizio corso: venerdì 18/10/2013. Orari previsti: 4 ore il venerdì pomeriggio e 4 ore il  sabato mattina.

Per informazioni e iscrizioni collegarsi alla seguente pagina: www.euroacustici.org/notizie_1.html

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Home PREVENZIONE INCENDI Normativa nazionale

SCIA anticendio per “nuove attività” introdotte dal DPR 151/11

Il Decreto del Fare (Legge 98/2013) ha differito il termine entro il quale tutte le attività che prima del DPR 151/11 non erano soggette a obbligo di ottenimento del CPI ma sono state incluse in quelle per le quali è obbligatoria la SCIA antincendio devono essere in possesso della suddetta SCIA antincendio.

Il nuovo termine per adempiere agli obblighi e presentare la SCIA antincendio  è ora il 08/10/2015  ex Legge 09/08/2013 n. 98, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013.

Tra le attività entro tale nuovo termine che devono essere dotate di SCIA antincendio si elenca, a solo titolo indicativo e non esaustivo (1):

  • campeggi
  • palestre
  • aziende/uffici con più di 300 presenze e fino a 500 presenze
  • ambulatori di sup. > 500 mq
  • attività di demolizione veicoli
  • infrastrutture di trasporto

(1) Per l’individuazione delle attività oggetto degli obblighi di SCIA antincendio  è necessario consultare la fonte normativa originale (DPR 151/2011).

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SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Attrezzature di lavoro Home

Circolare del Ministero del Lavoro: chiarimenti su formazione sicurezza addetti ad attrezzature particolari

Con la circolare n. 21 del 10/06/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del  22/02/2012.

In sintesi è chiarito che:

  1. i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche da 1 solo docente
  2. il modulo giuridico normativo (da 1 ora) deve essere frequentato una sola volta per i seguenti gruppi di attrezzature
    1. PLE
    2. gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori con conducente a bordo, gru mobili
    3. trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    4. pompe per calcestruzzo
  3. la durata dell’abilitazione è quinquennale e per il mantenimento deve essere svolto l’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
  4. le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs 81 per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’accordo del 22/02/2013 e l’elenco non è ampliabile per analogia, dovendosi intendere esaustivo
  5. la decorrenza della validità della formazione pregressa è da intendersi per frequentazione di corsi:
    1. prefettamente conformi all’accordo  Stato Regioni (per durata, moduli e verifica di apprendimento finale): quinquennale dalla data di entrata in vigore dell’accordo
    2. di durata inferiore a quella indicata nell’accordo ma con un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento: quinquennale dalla data del corso di aggiornamento
    3. di qualsiasi durata e senza verifica di apprendimento: quinquennale dalla data di verifica di apprendimento
  6. la documentazione dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo (registro con elenco partecipanti e dei docenti e relative  firme, orari di lezione ed esiti di valutazione teorica e pratica), ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, ha natura esemplificativa e non tassativa [intendendosi che anche in mancanza di aderenza alle richieste del punto 9.2 dell’accordo i corsi pregressi possono essere ritenuti validi – n.d.r]
  7. circa la formazione di lavoratori che usano attrezzature con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste per le attrezzature definite ai vari allegati (da III a X – PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe cls) è comunque necessario che il lavoratore sia in possesso di abilitazione per almeno una delle suddette attrezzature (con riferimento allo specifico allegato)
  8. circa le caratteristiche dei docenti, in merito all’esperienza documentata nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, per i moduli giuridico e tecnico si deve intendere il conteporaneo soddisfacimento dei due requisiti e non in senso alternativo. Per la docenza nei moduli pratici è invece rischista l’esperienza professionale pratica documentata nelle tecnoiche dell’utilizzazione. Il docente può essere unico sia per il modulo giuridico – tecnico che pratico se in possesso dei requisiti.
  9. viene specificato che per le prove  pratiche su gru a torre di diverse tipologie (a rotazione in basso e a rotazione in alto), ma con validità estesa anche ad altre macchine previste in differenti tipologie  (PLE, carrelli elevatori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), in un’ottica di semplificazione, le prove complessive sono almeno 3 in totale anziché 2 per ogni differente tipo di attrezzature
  10. nel caso di uso di carrelli elevatori con accessori che modifichino l’attrezzatura facendola corrispondere ad altra  attrezzature [quali quelle definite nelle lettere da a) ad h) dell’allegato A] ossia trasformandola di fatto in PLE, gru di vario tipo, carrelli con conducente a bordo, trattore agricolo o forestale, macchina movimento terra o pompa per cls, allora il conducente deve acquisire l’abilitazione per la corrispondente macchina in cui il carrello è trasformato
  11. circa le semplificazioni riguardanti gli obblighi di formazione per i lavoratori del settore agricolo, queste valgono solo se i lavoratori svolgono attività ricomprese tra quelle riportate all’art. 2135 del codice civile e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine oltre alle attività connesse e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
  12. secondo l’art. 72 del D. Lgs 81/08 al noleggiatore o concedente in uso attrezzature senza operatore è richiesto per legge di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro a cui è fornita l’attrezzatura riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso e che i lavoratori siano in possesso dell’abilitazione. La circolare specifica che tale dichiarazione deve contenere che i lavoratori sono statiformati concordemente alle disposizioni del titolo III del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e” , ove si tratti di attrezzature di cui all’accordo del 22.02.12. che siano “in possesso della specifica abilitazione“.
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Home FORMAZIONE E CORSI Primo Soccorso

CORSO PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO 12 ORE EX DM 388 – aziende gruppo B e C e refresh formazione

Corso da 12 ore con addestramento su manichino ed esame finale.
Rilascio attestato conforme a normativa (D. Lgs 81/08 e DM 388/03)

Giovedì 25 luglio 2013 – dalle 09:00 alle 18:00 (1 ora di  pausa)
Venerdì 26 luglio 2013 – dalle 14:00 alle  18:00 (sessione valida anche come refresh)

Luogo di svolgimento: Roma (zona TIBURTINA/GRA).

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com

 

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Home FORMAZIONE E CORSI Prevenzione incendi

CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO – attività a rischio incendio basso e refresh formazione

Unica sessione da 4 ore  con esame finale.
Rilascio attestato conforme a normativa (D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98)

Venerdì 26 luglio 2013 dalle 09:00 alle 13:00

Luogo di svolgimento: Roma (zona TIBURTINA/GRA).

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com

 

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Home FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Impianti ex DM 37/08

CORSO PER VERIFICATORI DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CNIM

Il CNIM – Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione – attiva nei giorni 25 e 26 settembre 2013 il corso “Sicurezza degli impianti elettrici: norme e procedure per condurre verifiche ispettive (D.P.R. 462/2001“. Il corso, oltre ad aprire la possibilità di acquisire nuove professionalità in ambito impiantistico, è di sicura utilità per coloro i quali abbiano un ruolo attivo nella gestione della prix du cialis sicurezza di ogni azienda (RSPP/ASPP/RLS/manutentori/consulenti esterni), in quanto consente di approfondire aspetti fondamentali ai fini della sicurezza degli impianti elettrici che non dovrebbero mancare nel bagaglio culturale di chi opera nell’ambito della sicurezza.

Per informazioni: http://www.cnim.it/cnim_calendario/?e=125&c=13

 

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Home FORMAZIONE E CORSI Primo Soccorso

CORSO ADDETTI PRIMO SOCCORSO 12 ORE EX DM 388

Corso da 12 ore in 3 sessioni mattutine da 4 ore, dalle 09:00 alle 13:00, con addestramento su manichino ed esame finale. Rilascio attestato conforme a normativa (D. Lgs 81/08 e DM 388/03)

Venerdì 08/02/2013
Giovedì 14/02/2013
Giovedì 21/02/2013

Luogo di svolgimento: Roma.

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com

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Home FORMAZIONE E CORSI Prevenzione incendi

CORSO ADDETTI ANTINCENDIO attività a basso rischio

Unica sessione da 4 ore con esame finale. Rilascio attestato conforme a normativa (D. Lgs 81/08 e DM 10/03/98)

Lunedì 25 febbraio 2013 dalle 09:00 alle 13:00

Luogo di svolgimento: Roma.

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com

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Home SICUREZZA SUL LAVORO Normativa nazionale

Prorogato il termine di validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi al 31 maggio 2013

Con la legge n. 228  del 24/12/2012 (cosiddetta legge di stabilità) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 – Supplemento Ordinario n. 212 – ed entrata in vigore il 01/01/2013, è stato prorogato al 31/05/2013 il termine oltre il quale non sarà più possibile, per aziende fino a 10 lavoratori, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Il provvedimento di proroga è  all’articolo 1, comma 388 e nella tabella 2, punto 9 dell’allegato n.2.

A partire dal 4 febbraio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo delle procedure standardizzate semplificate emanate dalla commissione consultiva permanente per la valutazione dei rischi, qualora le aziende abbiano fino a 50 lavoratori e non siano presenti rischi particolari, qualora non siano adottate volontariamente procedure di valutazione dei rischi più dettagliate. Per la corretta possibilità di utilizzo delle procedure standardizzate (aziende con meno di 10 lavoratori e aziende fino a 50 lavoratori, tenendo conto dei rischi specifici che impediscono l’uso delle procedure standardizzate – rif. D. Lgs 81/08 art. 29 comma 6, 6 bis, 7 e art. 31 comma 6) è comunque necessario riferirsi ai testi di legge vigenti a cui pertanto si rimanda per i dettagli.

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