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ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI

Dal 23 dicembre 2015 non vige più l’obbligo per le imprese di tenuta del registro infortuni e conseguentemente dell’annotazione sullo stesso degli infortuni occorsi in azienda.

Si rammenta che tale obbligo risaliva agli anni ’50 del secolo scorso.

Permane comunque l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL degli infortuni che comportano assenze superiori ai 3 giorni e permane la relativa sanzione in caso di inadempimento.

Rimane invece in sospeso il previsto obbligo di comunicazione degli infortuni  che comportino assenze superiori ad 1 giorno fino ad implementazione del Sistema Informativo Nazione della Prevenzione.

Altre semplificazioni in merito alla denuncia degli infortuni avranno decorrezza a marzo 2016 e se ne darà notizia al momento della effettiva entrata in vigore.

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