La sentenza della corte di cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015, ribadisce che il coordinatore in fase di esecuzione ha un compito di “alta vigilanza”, ossia di supervisione generale e non di vigilanza puntale, momento per momento, di ciò che accade in cantiere. Viene infatti giustamente sottolineato che la vigilanza puntuale è compito di altre figure operative attinenti le imprese esecutrici i lavori: datori di lavoro, dirigenti, preposti.
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