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Piano sostitutivo di sicurezza – PSS

Il Piano sostitutivo di sicurezza o PSS, introdotto dall’art 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario in caso di lavori pubblici in appalto.

Il PSS contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza ed è da realizzare nel momento in cui il committente non preveda che i lavori vengano svolti con obbligo di redazione del PSC .

IL PSS è previsto per tutti i cantieri  temporanei o mobili di lavori pubblici (soggetti alla Merloni) dove non è applicabile il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri non dovendo essere redatto il PSC va invece redatto dall’appaltatore il PSS.

In estrema sintesi se si prevede la presenza di almeno due imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti) il committente deve redigere il PSC e non può demandare  all’impresa la redazione del  PSS.

Se inizialmente è presente una sola impresa questa redige il PSS. Se poi le imprese esecutrici divengono due (solo se effettivamente non era prevedibile tale situazione) allora il committente pubblico deve dare atto alla nomina del CSE (art. 90 comma 5 D. Lgs 81/08) altrimenti è  sanzionato. Il neonominato CSE deve redigere un PSC (art. 92 comma 2) e fornirlo all’impresa e questa, a sua volta, deve provvedere a redigere  il POS.

Poiché, salvo particolari ipotesi, è sempre prevedibile la possibilità del subappalto, allora il committente pubblico, a meno che non selezioni le imprese in modo tale da assicurarsi della  loro completa autonomia operativa o dell’impossibilità del subappalto (es. opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) deve nominare il CSE  e far redigere il PSC e non trova motivo, salvo rari casi,  la richiesta di redazione del PSS.

 

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