FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Per tutte le imprese, a prescindere dal settore di attività e dal numero di “lavoratori” (anche non dipendenti – vedi art. 2 lett. a) definizione di lavoratori] vige l’obbligo di informare, formare ed addestrare gli stessi in merito ad alcuni aspetti.

Per la casistica completa delle situazione in cui è necessario provvedere all’informazione, alla formazione e all’addestramento si rimanda alle norme di legge che sono le uniche vincolanti. Quanto riportato nella presente pagina e nel presente sito si intende parziale e a titolo di orientamento. E’ a carico degli utenti verificare mediante consultazione della normativa in versione ufficiale (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale) gli adempimenti a proprio carico.

In via del tutto semplificativa e non esaustiva ecco gli obblighi minimi di formazione di base per le imprese:

LAVORATORI GENERICI

  • informazione e formazione generale (4 ore)
  • informazione e formazione specifica (4, 8 oppure 12 ore a seconda della classificazione dell’azienda ex Accordo Stato Regioni 221/2011)

PREPOSTI

  • formazione specifica aggiuntiva  (8 ore)

DIRIGENTI

  • formazione specifica  (16 ore)

ADDETTI A PREVENZIONE INCENDI

  • formazione ed eventuale addestramento  (4, 8 oppure 16 ore a seconda del rischio incendio ex DM 10/03/98)

ADDETTI A PRIMO SOCCORSO

  • formazione e addestramento  (12 oppure 16 ore a seconda della classificazione dell’azienda in base all’indice di rischio di inabilità permanente ex DM 388/2003)

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS

  • formazione da 32 ore

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Tale formazione minima di base deve essere aggiornata periodicamente.

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO AGGIUNTIVO

E’ prevista la formazione l’addestramento aggiuntivo, a solo titolo orientativo e non esaustivo, nei seguenti casi.

  • uso di DPI di III cat. o otoprotettori (durata e programma non specificati da norme)
  • uso di attrezzature di lavoro in generale (durata e programma non specificati da norme)
  • uso di attrezzature di lavoro specifiche ex accordo stato regioni n. 53/2012 quali ad esempio carrelli elevatori, piattaforme di lavoro in elevazione, gru, trattori, escavatori, pale cardatrici, pompe per cls, ecc. (durata e programma specificati nell’accordo)
  • accesso a luoghi  confinati o con sospetto di inquinamento
  •  montaggio, smontaggio di ponteggi
  • accesso a posti di lavoro mediante funi
  • addetti a lavori elettrici
  • addetti a carico e scarico di merci pericolose
  • altri casi particolari

Un recente aggiornamento normativo ha raddoppiato e triplicato le sanzioni in caso di mancata formazione di più di 5 o di più di 10 lavoratori.

Lo Studio Ing. Guerra, Sede Territoriale A.I.F.E.S. (Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro),  offre consulenza mirata per la formazione aziendale, progettando e gestendo l’intero percorso formativo, per tutti i percorsi formativi previsti dalla normativa nazionale.

Saremo lieti di chiarire i vostri dubbi e di supportarvi.