Ing. Andrea Guerra
STUDIO DI INGEGNERIA
Esperti in Sicurezza sul Lavoro

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SICUREZZA SUL LAVORO News Normativa nazionale Uncategorized Home

IL D. LGS 271/99 SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI IN MARE SI APPLICA ANCHE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO IMPIEGATE PER SCOPI COMMERCIALI

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Sono pervenute allo scrivente, nelle ultime settimane, diverse richieste di chiarimento in merito all’applicabilità del D. Lgs 271/99 (che regolamenta la sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo nelle navi)  e del D. Lgs 81/08 da parte di operatori del settore turistico (diving center, imbarcazioni addette alle escursioni marittime, ecc.).

Si premette che è parere dello scrivente, dall’analisi della normativa, quanto segue.

Nel momento in cui l’unità da diporto è utilizzata per fini commerciali diviene soggetta agli obblighi del D. Lgs 271/99.

Ciò in virtù di:

  • Art. 1 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto ha lo scopo di adeguare la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori … omissis … su tutte le navi o unità individuate all’art. 2 del decreto stesso;
  • art. 2 del D. Lgs 271/99 che specifica che il decreto si applica ai lavoratori imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove od esistenti, adibite alla navigazione marittima ed alla pesca … omissis…
  • definizione di nave ex art. 3 D. Lgs 271/99: ” nave: qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto marittimo di merci o passeggeri … omissis”
  • definizione di uso commerciale di unità da diporto ex art. 2 D. Lgs 171/2005 (codice delle navigazione da diporto).
    Un’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:

    • è oggetto di contratti di locazione o di noleggio;
    • è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto;
    • è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Pertanto in particolare per i diving center ma anche per chi noleggia le imbarcazioni (senza guida sub) per condurre subacquei ai luoghi di immersione:

  • per le attività a terra, nel momento in cui sono presenti lavoratori o ad essi equiparati (lavoratori subordinati, non per forza dipendenti o remunerati,  o soci lavoratori) vigono le disposizioni del D. Lgs 81/08;
  • per le attività in mare con unità da diporto  vigono le disposizioni del D. Lgs 271/99.

A corroborare tale interpretazione anche il resoconto di un incontro tra l’Associazione Marittimi dell’Argentario e rappresentanti della Capitaneria di Porto e della ASL n.9 toscana avvenuto di recente e che è riassunto alla seguente pagina. Pur non essendo una interpretazione ufficiale firmata  né essendoci alcun verbale sottoscritto dell’incontro,  è comunque indicativo dell’interpretazione delle istituzioni preposte alle verifiche in materia di sicurezza a terra e in mare.

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Home FORMAZIONE E CORSI News Sicurezza sul lavoro Formazione

L’ACCORDO STATO REGIONI N. 128 DEL 07/07/2016 RIDEFINISCE LA FORMAZIONE PER I RSPP E GLI ASPP

Con la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni n. 128/2016 viene profondamente  riveduto l’iter formativo e di aggiornamento per i Responsabili e gli Addetti ai servizi di prevenzione aziendali. L’accordo interessa anche i coordinatori per la sicurezza (CSP e CSE) in quanto viene considerata equivalente la formazione per l’aggiornamento per il ruolo di RSPP (e viceversa) entro certi termini.

Il testo dell’accordo è reperibile alla pagina download.

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PREVENZIONE INCENDI News Normativa nazionale

SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE SCUOLE. ULTERIORE PROROGA PER L’ADEGUAMENTO

Il D.M. 12/05/2016, “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendio per l’edilizia scolastica”, ha prorogato al 31/12/2016 il termine per gli adeguamenti per gli edifici scolastici che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola con le norme di prevenzione incendi.

Si rammenta che le disposizioni di prevenzione incendi specifiche per l’edilizia scolastica sono state emanate con D.M. 26/08/1992, quindi quasi 24 anni fa.

 

 

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Impianti ex DM 37/08 FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI News Sicurezza sul lavoro

CORSO PER ADDETTI A LAVORI ELETTRICI EX CEI 11-27:2014

Due giornate di corso (16 ore) per abilitazione ai lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27:2014 Livelli 1A, 2A, 1B e 2B..

Il corso è finalizzato alla formazione del personale che per esigenze di lavoro/ manutenzione deve utilizzare impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata. In particolare il corso è finalizzato alla corretta esecuzione del lavori elettrici fuori tensione ed in tensione.

Calendario incontri e orario:

  • venerdì 22 aprile 2016 (09:00-13:00 e 14:00-18:00)
  • sabato 23 aprile 2016 (09:00-13:00 e 14:00-18:00)

Massimo numero di partecipanti ammessi: 12

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com – 335.32.66.21

Il corso è indirizzato a chi opera in imprese che effettuano installazioni elettriche, ai manutentori di impianti presso aziende anche non operanti nel settore elettrico, ma che svolgono attività comunque connessa a impianti elettrici (es. addetti alla manutenzione di alberghi, ospedali, campeggi, ecc.).

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FORMAZIONE E CORSI News Sicurezza sul lavoro

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO EX DM 388/2003

Due giornate di corsi abilitanti per addetti al primo soccorso di aziende classificate di cat. A (16 ore), B e C (12 ore) con addestramento su manichino ed esame finale.

Rilascio di attestato conforme a DM 388/2003.

Calendario e orario incontri:

  • giovedì 28 aprile 2016 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
  • venerdì 29 aprile 2016 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Luogo di svolgimento: Roma (zona Villa Torlonia)

Per informazioni e prenotazioni: info@guerraservizi.com – 335.32.66.21

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Home FORMAZIONE E CORSI News Sicurezza sul lavoro

DALLA REGIONE PIEMONTE UNA PROCEDURA PER GLI ACCERTAMENTI SUI CORSI DI FORMAZIONE

La Regione Piemonte ha approvato e pubblicato (febbraio 2016) le procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il documento è stato concepito per essere un supporto all’attività di vigilanza dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) delle ASL piemontesi. Al suo interno sono presenti dei chiari schemi riassuntivi sulle caratteristiche che devono soddisfare i vari corsi.

Chiunque può verificare le caratteristiche e le modalità dei corsi ed è indubbiamente una utilissima linea guida per datori di lavoro, RSPP, ASPP e consulenti in materia di sicurezza.

Alla pagina download è possibile scaricare il testo originale delle procedure all’interno delle quali sono gli schemi guida per identificare le caratteristiche dei vari corsi.

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Documentazione News Normativa nazionale

ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI

Dal 23 dicembre 2015 non vige più l’obbligo per le imprese di tenuta del registro infortuni e conseguentemente dell’annotazione sullo stesso degli infortuni occorsi in azienda.

Si rammenta che tale obbligo risaliva agli anni ’50 del secolo scorso.

Permane comunque l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL degli infortuni che comportano assenze superiori ai 3 giorni e permane la relativa sanzione in caso di inadempimento.

Rimane invece in sospeso il previsto obbligo di comunicazione degli infortuni  che comportino assenze superiori ad 1 giorno fino ad implementazione del Sistema Informativo Nazione della Prevenzione.

Altre semplificazioni in merito alla denuncia degli infortuni avranno decorrezza a marzo 2016 e se ne darà notizia al momento della effettiva entrata in vigore.

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Home SICUREZZA SUL LAVORO News Normativa nazionale

MODIFICHE AL D. LGS 81/08 – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: GLI ONERI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL SOMMINISTRATORE

L’abrogazione del comma 5 dell’art. 3 del D. Lgs 81/08 ha di fatto sollevato il datore di lavoro che utilizza  personale non assunto direttamente, ma dipendente dal somministratore (agenzia autorizzata), dagli obblighi di prevenzione e protezione per il personale operante in contratto di somministrazione.

Diviene pertanto interamente a carico dell’agenzia autorizzata, di cui il lavoratore è dipendente, e non più a carico dell’azienda utilizzatrice, l’attuazione di quanto previsto dal D. Lgs 81/08. Tra i principali obblighi, che sono trasferiti a carico dell’agenzia, si rammentano, a solo titolo di esempio, non esaustivo:

  • la valutazione dei rischi e la redazione del DVR;
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento in funzione della mansione;
  • la sorveglianza sanitaria.
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Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Prevenzione incendi Primo Soccorso Medicina del lavoro News

INASPRITE LE SANZIONI PER INADEMPIENZE IN AMBITO FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Il D. Lgs 151/2015 ha modificato il D. Lgs 81/08 inasprendo le sanzioni per le seguenti violazioni:

  • mancato invio dei lavoratori a sorveglianza sanitaria entro le scadenze e mancata richiesta al medico competente di osservanza degli obblighi previsti a suo carico (rif. D. Lgs 81/08 art. 18 c.1, lett. g);
  • mancata invio a formazione o aggiornamento periodico dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti a prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze e del rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (rif. art. 37 c. 1, c. 7, c. 9).

 

Qualora la violazione sia riferita:

  • a più di 5 lavoratori gli importi sono raddoppiati
  • a più di 10 lavoratori gli importi sono triplicati

 

 

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Home SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza nei cantieri News Normativa nazionale

Sentenza di corte di cassazione ribadisce il compito di “alta vigilanza” del CSE e non di puntule vigilanza momento per momento

La sentenza della corte di cassazione n. 41820 del 19 ottobre 2015, ribadisce che il coordinatore in fase di esecuzione ha un compito di “alta vigilanza”, ossia di supervisione generale e non di vigilanza puntale, momento per momento, di ciò che accade in cantiere. Viene infatti giustamente sottolineato che la vigilanza puntuale è compito di altre figure operative attinenti le imprese esecutrici i lavori: datori di lavoro, dirigenti, preposti.

Il testo di tale importante sentenza è scaricabile alla pagina downolad.

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