Author Archives: ing. Andrea Guerra

Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Attrezzature di lavoro

La formazione per gli addetti ad attrezzature particolari

L’accordo n.53/CSR datato 22/02/2012 della Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 60 del 12/03/2012, individua una serie di attrezzature particolari per cui è prevista una formazione ed un addestramento specifico,  i percorsi formativi, le modalità di tenuta dei corsi e delle verifiche di apprendimento ed i soggetti che possono erogare tali corsi. E’ altresì individuata la modalità di aggiornamento periodico quinquennale previsto di durata minima 4 ore.

L’accordo prevede un percorso formativo differenziato a seconda delle attrezzature, con moduli tecnici e pratici di durata variabile a seconda dell’attrezzatura [PLE, vari tipi di gru , vari tipi di carrelli elevatori , trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili, pompe per cls) .

E’ prevista una semplificazione per i lavoratori del settore agricolo, per i quali, se è documentata un’esperienza di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo (12/03/2013), è sufficiente il solo aggiornamento della formazione della durata minima di 4 ore da attuare entro 5 anni dalla pubblicazione dell’accordo (entro  il 12/03/2017).

Alla pagina download viene reso disponibile il testo dell’accordo e uno schema sintetico semplificato che permette di individuare prontamente, a seconda della attrezzatura, la durata dei corsi nonché una sintesi degli adempimenti per il riconoscimento della formazione pregressa effettuata prima del 12/03/2013.

 

Continua »
Normativa nazionale Home PREVENZIONE INCENDI

Proroga termini di presentazione SCIA antincendio per nuove attività ricadenti nell’ambito del D.P.R. 151/11

La Legge 20/08/2012 n. 30 (conversione in legge, con modifiche, del D.L. 22/06/2012 n. 83), pubblicata sulla G.U. n. 30 del 20/08/2012, all’art 7 , comma 2 bis dispone che <<All’art. 11, comma 4 del regolamento di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151 le parole “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”>>.

Pertanto il termine per la presentazione delle SCIA antincendio per le attività che prima della pubblicazione del DPR 151/11 non erano soggette a obblighi di prevenzione incendi ma che lo sono diventate a seguito del DPR 151/11 [esempio non esaustivo (1): palestre, campeggi, aziende/uffici con più di 300 presenze e fino a 500 presenze, ambulatori di sup. > 500 mq, altre] è prorogato al 07 ottobre 2013.

(1) Per l’individuazione delle attività oggetto della proroga è necessario consultare la fonte normativa originale.

Continua »
Home FORMAZIONE E CORSI Acustica ambientale

Corso tecnici competenti in acustica

Si segnala la prossima attivazione del  corso di formazione per Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in una parte del quale è anche trattata la valutazione del rumore negli ambienti di lavoro. Il corso, della durata di 160 ore, con 30% di pratica e tesi sperimentale, è organizzato da EuroAcustici con l’Università Roma TRE. 

Validato dalla REGIONE LAZIO: abilita all’iscrizione  all’Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica  ed è equivalente ad 1 anno di esperienza documentata.

Sede del corso: Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura, ex Mattatoio, Largo G. B. Marzi – Roma. Inizio corso: venerdì 05/10/2012  Fine corso:  marzo 2013. Orari previsti: venerdì pomeriggio e sabato mattina.

Per informazioni e iscrizioni collegarsi alla seguente pagina: www.euroacustici.org/notizie_1.html

 

Continua »
Home PREVENZIONE INCENDI Normativa nazionale

Il DM 7/8/2012 del Ministero dell’Interno che regola la presentazione delle istanze di prevenzione incendi

Il 29 agosto 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 201 il Decreto Ministeriale (Ministero dell’Interno) contenente le disposizioni che

regolano la presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi e la documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale del DM 7/8/2012.

Continua »
PREVENZIONE INCENDI Tecniche di prevenzione e protezione antincendio Normativa nazionale Home

Dai Vigili del Fuoco due circolari di chiarimento sulle uscite di emergenza in caso di tornelli e di porte scorrevoli

Il 4 aprile 2012 sono state emanate due circolari esplicative (la 4962 e la 4963)  da parte della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

La circ. 4962 riguarda la possibilità di considerare i tornelli nelle vie ed uscite di emergenza ma nel solo caso in cui si determinino certe condizioni:

  • i tornelli siano sempre presidiati
  • la larghezza complessiva sia non inferiore a quella necessaria ai fini d’esodo
  • in caso di emergenza i tornelli si debbono sganciare e posizionare in modo da non creare intralcio all’esodo
  • l’operatore che presidia le uscite deve poter azionare  l’apertura dei tornelli mediante un dispositivo facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo
  • tutti i lavoratori debbono conoscere l’ubicazione del dispositivo di azionamento d’apertura
  • tutti i frequentatori debbono essere informati da segnaletica e cartellonistica posta presso i tornelli dell’ubicazione e della modalità di azione del dispositivo di apertura dei tornelli

In caso contrario i tornelli non sono computabili nell’ambito delle vie e delle uscita di emergenza, che dovranno comunque essere garantite in via prioritaria mediante altre vie ed uscite complementari ai tornelli.

La seconda circolare, la n.  4963 riguarda la possibilità di considerare le porte scorrevoli orizzontali munite “di dispositivi di apertura automatici ridondanti” nelle vie ed uscite di emergenza ma nel solo caso in cui si determinino certe condizioni:

  • il dispositivo di rilevamento e di comando automatico (radar, fotocellula) posto per l’apertura all’avvicinamento delle persone deve rilevare su un angolo di 180° e deve essere doppio ed autonomo (due motori)
  • in caso di guasto di uno dei due dispositivi di rilevamento  o di uno dei due motori deve azionarsi un segnale di allarme ed il blocco della porta in posizione aperta
  • deve essere presente un sistema di apertura manuale facilmente identificabile e accessibile
  • in caso di mancanza di energia la porta deve aprirsi e mantenersi in posizione aperta
  • i lavoratori ed il pubblico debbono essere informati circa la posizione del dispositivo di apertura manuale e della modalità di azionamento.

In caso contrario le porte scorrevoli non sono computabili nell’ambito delle vie e delle uscita di emergenza, che dovranno comunque essere garantite in via prioritaria mediante altre vie ed uscite complementari.

 

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale delle due circolari.

Continua »
Home SICUREZZA SUL LAVORO Normativa tecnica Normativa nazionale

La sicurezza per i lavoratori subacquei professionali ed esposti ad atmosfere iperbariche. La norma tecnica è obbligatoria

Nel D.L. 24/01/2012 , il cosiddetto “decreto liberalizzazioni”, all’art. 16 è riportato che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”.

Tali attività sono “prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili ...”  nell’ambito di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (ex DPR 886/79 modificativo del DPR 128/59).

OTS

per gentile concessione CEDIFOP www.cedifop.it

Si evidenzia quindi che la norma UNI 11366 in questione, “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative”, diviene pertanto una norma cogente per le suddette attività.

Non altrettanto cogente è la norma per altre tipologie di attività subacquee (es. lavori in ambito portuale), ma costituisce sicuramente un riferimento di rilievo.

Per approfondimenti si rimanda alla specifica pagina informativa del  sito dell’UNI.

Continua »
Home SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza nei cantieri Normativa nazionale

Piano sostitutivo di sicurezza – PSS

Il Piano sostitutivo di sicurezza o PSS, introdotto dall’art 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario in caso di lavori pubblici in appalto.

Il PSS contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza ed è da realizzare nel momento in cui il committente non preveda che i lavori vengano svolti con obbligo di redazione del PSC .

IL PSS è previsto per tutti i cantieri  temporanei o mobili di lavori pubblici (soggetti alla Merloni) dove non è applicabile il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri non dovendo essere redatto il PSC va invece redatto dall’appaltatore il PSS.

In estrema sintesi se si prevede la presenza di almeno due imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti) il committente deve redigere il PSC e non può demandare  all’impresa la redazione del  PSS.

Se inizialmente è presente una sola impresa questa redige il PSS. Se poi le imprese esecutrici divengono due (solo se effettivamente non era prevedibile tale situazione) allora il committente pubblico deve dare atto alla nomina del CSE (art. 90 comma 5 D. Lgs 81/08) altrimenti è  sanzionato. Il neonominato CSE deve redigere un PSC (art. 92 comma 2) e fornirlo all’impresa e questa, a sua volta, deve provvedere a redigere  il POS.

Poiché, salvo particolari ipotesi, è sempre prevedibile la possibilità del subappalto, allora il committente pubblico, a meno che non selezioni le imprese in modo tale da assicurarsi della  loro completa autonomia operativa o dell’impossibilità del subappalto (es. opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) deve nominare il CSE  e far redigere il PSC e non trova motivo, salvo rari casi,  la richiesta di redazione del PSS.

 

Continua »
Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI

Formazione lavoratori, dirigenti, preposti

In data 11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 l’Accordo 21/12/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione e di aggiornamento per:

  • datori di lavoro che svolgono i compiti diretti di RSPP (Rep. Atti n. 223/CSR)
  • dirigenti, preposti e lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR)

La formazione di base e l’aggiornamento quinquennale periodico dei Datori di Lavoro che intendano svolgere il compito di RSSP è in  funzione della classificazione aziendale (secondo schema di classificazione nell’accordo stesso) ed è di:

  • 16 ore (base) e 6 ore (periodica) per DDL di aziende a BASSO RISCHIO
  • 32 ore (base) e 10 ore (periodica) per DDL di aziende a MEDIO RISCHIO
  • 48 ore (base) e 14 ore (periodica) per DDL di aziende ad ALTO RISCHIO

La formazione dei lavoratori è di:

  • 4 ore generiche e 4 ore specifiche per aziende a BASSO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 8 ore specifiche per aziende a MEDIO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 12 ore specifiche per aziende ad ALTO RISCHIO

Non è compresa, in tale monte ore minimo, l’attività di addestramento, quando obbligatoria (es. d.p.i. III cat., uso macchine complesse, ecc.), che quindi va aggiunta a parte.

La formazione dei preposti, in aggiunta a quella dei lavoratori, prevede un’integrazione di durata minima 8 ore. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

La formazione dei dirigenti è di durata minima 16 ore, da completarsi nell’arco di 12 mesi. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

Sono inoltre previste delle disposizioni transitorie (es. termine max 60 gg per la formazione in caso di assunzione, obbligo di rinnovo formazione entro 12 mesi per lavoratori la cui formazione è più vecchia di 5 anni).

I testi degli accordi sono disponibili e scaricabili alla pagina download.

 

 

Continua »
Home SICUREZZA SUL LAVORO ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Normativa nazionale Attrezzature di lavoro

Sollevamento persone con attrezzature non previste a tale fine

Spesso si ha modo di riscontrare l’utilizzo di attrezzature non previste per il sollevamento di persone che vengono utilizzate invece a tale scopo, magari con accessori specifici. Classico esempio è l’uso di carrelli elevatori che, con una cesta innestata sulle forche, venduta anche a tal fine, sono utilizzati per manutenzione e sostituzione di lampade, per pulizia di vetrate o per altro di simile all’interno di  edifici industriali. Tale pericolosa ed inammissibile prassi sembrava aver trovato avallo nel D. Lgs 81/08 al punto  3.1.4 dell allegato VI. “... A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza. .. omissis.

A chiarire che cosa  si volesse intendere con tale eccezionalità è fortunatamente intervenuta la Commissione consultiva permanente. Con il parere della suddetta Commissione –  prot. 15/SEGR/0003326 del 10/02/2011-  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’uso di tali attrezzature per sollevare persone sia improprio se non a determinate condizione molto limitative: in condizioni di emergenza, per prevenire situazioni di pericolo o per organizzare misure di salvataggio o per determinate operazioni in cui o la specificità del sito o il contesto lavorativo non consentano l’utilizzo di altre attrezzature disponibili o reperibili sul mercato che garantiscano maggior sicurezza.

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale del parere della Commissione consultiva permanente.

Continua »
Primo Soccorso Prevenzione incendi Home FORMAZIONE E CORSI

Corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso

Venerdì 7 ottobre 2011 si è tenuto presso la sede della Microbyt società cooperativa in Roma un corso di formazione della durata di 4 ore per addetti alla prevenzione incendi per attività classificate a rischio incendio basso ex DM 10/03/1998. I successivi venerdì 14, 21 e 28 ottobre 2011 si è svolto un corso per addetti aziendali al primo soccorso della durata di 12 ore per aziende classificate di gruppo B e C ex DM n. 388 del 15/07/2003. I corsi, organizzati dello Studio Ing. Andrea Guerra, hanno avuto successo di partecipanti. Particolare successo ha avuto il corso di primo soccorso in cui tutti i partecipanti, nel numero massimo ammesso di 12 unità, hanno ottenuto l’attestato a seguito di superamento di prove teoriche e pratiche di esame. Si ringraziano in particolare per l’interesse dimostrato e per la fattiva e proficua partecipazione gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi delle aziende Microbyt, Fair Planning, Rete Omeo, Percorsi, Comipa e Medi.Ter.

Continua »
1 6 7 8 9