Category : Normativa nazionale

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Prorogato il termine di validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi al 31 maggio 2013

Con la legge n. 228  del 24/12/2012 (cosiddetta legge di stabilità) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 – Supplemento Ordinario n. 212 – ed entrata in vigore il 01/01/2013, è stato prorogato al 31/05/2013 il termine oltre il quale non sarà più possibile, per aziende fino a 10 lavoratori, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Il provvedimento di proroga è  all’articolo 1, comma 388 e nella tabella 2, punto 9 dell’allegato n.2.

A partire dal 4 febbraio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo delle procedure standardizzate semplificate emanate dalla commissione consultiva permanente per la valutazione dei rischi, qualora le aziende abbiano fino a 50 lavoratori e non siano presenti rischi particolari, qualora non siano adottate volontariamente procedure di valutazione dei rischi più dettagliate. Per la corretta possibilità di utilizzo delle procedure standardizzate (aziende con meno di 10 lavoratori e aziende fino a 50 lavoratori, tenendo conto dei rischi specifici che impediscono l’uso delle procedure standardizzate – rif. D. Lgs 81/08 art. 29 comma 6, 6 bis, 7 e art. 31 comma 6) è comunque necessario riferirsi ai testi di legge vigenti a cui pertanto si rimanda per i dettagli.

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Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale Attrezzature di lavoro

La formazione per gli addetti ad attrezzature particolari

L’accordo n.53/CSR datato 22/02/2012 della Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 60 del 12/03/2012, individua una serie di attrezzature particolari per cui è prevista una formazione ed un addestramento specifico,  i percorsi formativi, le modalità di tenuta dei corsi e delle verifiche di apprendimento ed i soggetti che possono erogare tali corsi. E’ altresì individuata la modalità di aggiornamento periodico quinquennale previsto di durata minima 4 ore.

L’accordo prevede un percorso formativo differenziato a seconda delle attrezzature, con moduli tecnici e pratici di durata variabile a seconda dell’attrezzatura [PLE, vari tipi di gru , vari tipi di carrelli elevatori , trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili, pompe per cls) .

E’ prevista una semplificazione per i lavoratori del settore agricolo, per i quali, se è documentata un’esperienza di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo (12/03/2013), è sufficiente il solo aggiornamento della formazione della durata minima di 4 ore da attuare entro 5 anni dalla pubblicazione dell’accordo (entro  il 12/03/2017).

Alla pagina download viene reso disponibile il testo dell’accordo e uno schema sintetico semplificato che permette di individuare prontamente, a seconda della attrezzatura, la durata dei corsi nonché una sintesi degli adempimenti per il riconoscimento della formazione pregressa effettuata prima del 12/03/2013.

 

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Normativa nazionale Home PREVENZIONE INCENDI Tecniche di prevenzione e protezione antincendio

Dai Vigili del Fuoco due circolari di chiarimento sulle uscite di emergenza in caso di tornelli e di porte scorrevoli

Il 4 aprile 2012 sono state emanate due circolari esplicative (la 4962 e la 4963)  da parte della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

La circ. 4962 riguarda la possibilità di considerare i tornelli nelle vie ed uscite di emergenza ma nel solo caso in cui si determinino certe condizioni:

  • i tornelli siano sempre presidiati
  • la larghezza complessiva sia non inferiore a quella necessaria ai fini d’esodo
  • in caso di emergenza i tornelli si debbono sganciare e posizionare in modo da non creare intralcio all’esodo
  • l’operatore che presidia le uscite deve poter azionare  l’apertura dei tornelli mediante un dispositivo facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo
  • tutti i lavoratori debbono conoscere l’ubicazione del dispositivo di azionamento d’apertura
  • tutti i frequentatori debbono essere informati da segnaletica e cartellonistica posta presso i tornelli dell’ubicazione e della modalità di azione del dispositivo di apertura dei tornelli

In caso contrario i tornelli non sono computabili nell’ambito delle vie e delle uscita di emergenza, che dovranno comunque essere garantite in via prioritaria mediante altre vie ed uscite complementari ai tornelli.

La seconda circolare, la n.  4963 riguarda la possibilità di considerare le porte scorrevoli orizzontali munite “di dispositivi di apertura automatici ridondanti” nelle vie ed uscite di emergenza ma nel solo caso in cui si determinino certe condizioni:

  • il dispositivo di rilevamento e di comando automatico (radar, fotocellula) posto per l’apertura all’avvicinamento delle persone deve rilevare su un angolo di 180° e deve essere doppio ed autonomo (due motori)
  • in caso di guasto di uno dei due dispositivi di rilevamento  o di uno dei due motori deve azionarsi un segnale di allarme ed il blocco della porta in posizione aperta
  • deve essere presente un sistema di apertura manuale facilmente identificabile e accessibile
  • in caso di mancanza di energia la porta deve aprirsi e mantenersi in posizione aperta
  • i lavoratori ed il pubblico debbono essere informati circa la posizione del dispositivo di apertura manuale e della modalità di azionamento.

In caso contrario le porte scorrevoli non sono computabili nell’ambito delle vie e delle uscita di emergenza, che dovranno comunque essere garantite in via prioritaria mediante altre vie ed uscite complementari.

 

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale delle due circolari.

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Home SICUREZZA SUL LAVORO Normativa tecnica Normativa nazionale

La sicurezza per i lavoratori subacquei professionali ed esposti ad atmosfere iperbariche. La norma tecnica è obbligatoria

Nel D.L. 24/01/2012 , il cosiddetto “decreto liberalizzazioni”, all’art. 16 è riportato che le attività “di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366”.

Tali attività sono “prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili ...”  nell’ambito di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (ex DPR 886/79 modificativo del DPR 128/59).

OTS

per gentile concessione CEDIFOP www.cedifop.it

Si evidenzia quindi che la norma UNI 11366 in questione, “Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – Procedure operative”, diviene pertanto una norma cogente per le suddette attività.

Non altrettanto cogente è la norma per altre tipologie di attività subacquee (es. lavori in ambito portuale), ma costituisce sicuramente un riferimento di rilievo.

Per approfondimenti si rimanda alla specifica pagina informativa del  sito dell’UNI.

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Home SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza nei cantieri Normativa nazionale

Piano sostitutivo di sicurezza – PSS

Il Piano sostitutivo di sicurezza o PSS, introdotto dall’art 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, è redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario in caso di lavori pubblici in appalto.

Il PSS contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento o PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza ed è da realizzare nel momento in cui il committente non preveda che i lavori vengano svolti con obbligo di redazione del PSC .

IL PSS è previsto per tutti i cantieri  temporanei o mobili di lavori pubblici (soggetti alla Merloni) dove non è applicabile il titolo IV del D. Lgs. 81/08. In questi cantieri non dovendo essere redatto il PSC va invece redatto dall’appaltatore il PSS.

In estrema sintesi se si prevede la presenza di almeno due imprese esecutrici (anche non contemporaneamente presenti) il committente deve redigere il PSC e non può demandare  all’impresa la redazione del  PSS.

Se inizialmente è presente una sola impresa questa redige il PSS. Se poi le imprese esecutrici divengono due (solo se effettivamente non era prevedibile tale situazione) allora il committente pubblico deve dare atto alla nomina del CSE (art. 90 comma 5 D. Lgs 81/08) altrimenti è  sanzionato. Il neonominato CSE deve redigere un PSC (art. 92 comma 2) e fornirlo all’impresa e questa, a sua volta, deve provvedere a redigere  il POS.

Poiché, salvo particolari ipotesi, è sempre prevedibile la possibilità del subappalto, allora il committente pubblico, a meno che non selezioni le imprese in modo tale da assicurarsi della  loro completa autonomia operativa o dell’impossibilità del subappalto (es. opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica) deve nominare il CSE  e far redigere il PSC e non trova motivo, salvo rari casi,  la richiesta di redazione del PSS.

 

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Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI Sicurezza sul lavoro Normativa nazionale

Formazione lavoratori, dirigenti, preposti

In data 11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 l’Accordo 21/12/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione e di aggiornamento per:

  • datori di lavoro che svolgono i compiti diretti di RSPP (Rep. Atti n. 223/CSR)
  • dirigenti, preposti e lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR)

La formazione di base e l’aggiornamento quinquennale periodico dei Datori di Lavoro che intendano svolgere il compito di RSSP è in  funzione della classificazione aziendale (secondo schema di classificazione nell’accordo stesso) ed è di:

  • 16 ore (base) e 6 ore (periodica) per DDL di aziende a BASSO RISCHIO
  • 32 ore (base) e 10 ore (periodica) per DDL di aziende a MEDIO RISCHIO
  • 48 ore (base) e 14 ore (periodica) per DDL di aziende ad ALTO RISCHIO

La formazione dei lavoratori è di:

  • 4 ore generiche e 4 ore specifiche per aziende a BASSO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 8 ore specifiche per aziende a MEDIO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 12 ore specifiche per aziende ad ALTO RISCHIO

Non è compresa, in tale monte ore minimo, l’attività di addestramento, quando obbligatoria (es. d.p.i. III cat., uso macchine complesse, ecc.), che quindi va aggiunta a parte.

La formazione dei preposti, in aggiunta a quella dei lavoratori, prevede un’integrazione di durata minima 8 ore. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

La formazione dei dirigenti è di durata minima 16 ore, da completarsi nell’arco di 12 mesi. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

Sono inoltre previste delle disposizioni transitorie (es. termine max 60 gg per la formazione in caso di assunzione, obbligo di rinnovo formazione entro 12 mesi per lavoratori la cui formazione è più vecchia di 5 anni).

I testi degli accordi sono disponibili e scaricabili alla pagina download.

 

 

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Home SICUREZZA SUL LAVORO ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI Normativa nazionale Attrezzature di lavoro

Sollevamento persone con attrezzature non previste a tale fine

Spesso si ha modo di riscontrare l’utilizzo di attrezzature non previste per il sollevamento di persone che vengono utilizzate invece a tale scopo, magari con accessori specifici. Classico esempio è l’uso di carrelli elevatori che, con una cesta innestata sulle forche, venduta anche a tal fine, sono utilizzati per manutenzione e sostituzione di lampade, per pulizia di vetrate o per altro di simile all’interno di  edifici industriali. Tale pericolosa ed inammissibile prassi sembrava aver trovato avallo nel D. Lgs 81/08 al punto  3.1.4 dell allegato VI. “... A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza. .. omissis.

A chiarire che cosa  si volesse intendere con tale eccezionalità è fortunatamente intervenuta la Commissione consultiva permanente. Con il parere della suddetta Commissione –  prot. 15/SEGR/0003326 del 10/02/2011-  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’uso di tali attrezzature per sollevare persone sia improprio se non a determinate condizione molto limitative: in condizioni di emergenza, per prevenire situazioni di pericolo o per organizzare misure di salvataggio o per determinate operazioni in cui o la specificità del sito o il contesto lavorativo non consentano l’utilizzo di altre attrezzature disponibili o reperibili sul mercato che garantiscano maggior sicurezza.

Nella pagina download è possibile scaricare il testo integrale del parere della Commissione consultiva permanente.

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Prevenzione incendi Home SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE E CORSI Primo Soccorso Normativa nazionale

Chiarimenti sul rinnovo della formazione per addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso

In merito al solo rinnovo della formazione per gli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso si specifica cha ad oggi la normativa in vigore (D. Lgs 81/08 , DM 10/03/98 e DM n. 388 del 15/07/2003)  prevede:

– Addetti antincendio

  1. periodicità rinnovo della formazione: non stabilito (ma necessario);
  2. durata minima del corso: non stabilita.
  3. programma: non stabilito

N.B.: il 23/02/2010 è stato pubblicato un documento da parte del Ministero dell’Interno – Dip. dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile che definisce, ai fini di uniformare le azioni di formazione da parte dei vari Comandi Provinciali, la durata (2 h, 5 h e 8 h) ed i programmi dei corsi per il rinnovo della formazione degli addetti alla prevenzione incendi.  Pur non avendo valenza di legge tale documento costituisce comunque un valido riferimento. Per scaricare il testo del documento vai alla pagina Download.

– Addetti al primo socccorso

  1. periodicità rinnovo formazione: triennale
  2. durata minima: non stabilita
  3. programma: non stabilito

N.B.: Il DM 388 all’art. 3 comma 5 specifica che ” la formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità pratica di intervento”. Da ciò l’interpretazione che debba essere ripetuto l’intero programma di iniziale formazione si ritiene non corretta.


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Home SICUREZZA SUL LAVORO Normativa nazionale

DM 13/04/2011

Pubblicato il D.M. 13/04/2011 relativo all’applicazione del D. Lgs 81/08 per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, per i volontari della C.R.I., del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, dei Vigili del Fuoco,  e per i lavoratori ed i volontari delle cooperative sociali. Per scaricare il testo del decreto vai alla pagina Download

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