Category : Sicurezza sul lavoro

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Formazione addetti alla posa di segnaletica stradale

Cantiere 1Il 20/04/2014 scadrà il termine per adempiere alla formazione del personale addetto alla apposizione, mantenimento o rimozione di segnaletica di delimitazione e di segnalazione di attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Tale obbligo, introdotto dal DM 04/03/2013 prevede che gli operatori ed i preposti frequentino dei corsi di formazione di durata pari a 8 e a 12 ore, di cui almeno 4 dedicate ad addestramento pratico. Gli schemi di delimitazione delle sedi stradali e delle pertinenze sono quelli definiti nel DM 10/07/2002, che tuttavia ha trovato non sempre piena applicazione, come è facile constatare nelle nostre strade. Il problema della sicurezza degli addetti a lavori in presenza di traffico veicolare, ma anche della sicurezza degli utenti della strada ha rilevanza assoluta, considerando che dai dati INAIL (anno 2012), circa l’11% degli infortuni totali avviene con mezzi di trasporto mentre riferendosi a quelli con esito mortale denunciati circa il 40% degli infortuni mortali è legato ai mezzi di trasporto (in occasione di lavoro ed in itinere).

Il decreto prevede

  • dotazione specifica per le squadre di intervento
  • specifiche modalità di intervento e regolamentazione del traffico
  • modalità di sosta, di fermata e manovra dei veicoli
  • la gestione di situazioni di emergenza
  • modalità di posa e rimozione della segnaletica

nonché

  • specifici soggetti formatori (enti proprietari e società concessionarie di di strade e autostrade, Regioni e Province autonome di TN e BZ, Min. Lavoro, INAIL, associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, organismi paritetici dell’edilizia e ingegneria civile, scuole edili, Ministero Interno, soggetti formatori accreditati presso le Regioni secondo i rispettivi modelli di accreditamento)
  • specifiche caratteristiche dei docenti sia per la parte teorica che per la parte pratica
  • esercitazione in siti che consentano di ricreare condizioni operative simili  quelle riscontrabili sui luoghi di lavoro
  • rinnovo della formazione di durata minima 3 ore ogni 4 anni
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Circolare del Ministero del Lavoro: chiarimenti su formazione sicurezza addetti ad attrezzature particolari

Con la circolare n. 21 del 10/06/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato Regioni n. 53 del  22/02/2012.

In sintesi è chiarito che:

  1. i corsi di aggiornamento possono essere svolti anche da 1 solo docente
  2. il modulo giuridico normativo (da 1 ora) deve essere frequentato una sola volta per i seguenti gruppi di attrezzature
    1. PLE
    2. gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori con conducente a bordo, gru mobili
    3. trattori agricoli e forestali, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
    4. pompe per calcestruzzo
  3. la durata dell’abilitazione è quinquennale e per il mantenimento deve essere svolto l’aggiornamento con periodicità almeno quinquennale
  4. le attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs 81 per le quali è richiesta una specifica abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’accordo del 22/02/2013 e l’elenco non è ampliabile per analogia, dovendosi intendere esaustivo
  5. la decorrenza della validità della formazione pregressa è da intendersi per frequentazione di corsi:
    1. prefettamente conformi all’accordo  Stato Regioni (per durata, moduli e verifica di apprendimento finale): quinquennale dalla data di entrata in vigore dell’accordo
    2. di durata inferiore a quella indicata nell’accordo ma con un modulo teorico, un modulo pratico ed una verifica di apprendimento: quinquennale dalla data del corso di aggiornamento
    3. di qualsiasi durata e senza verifica di apprendimento: quinquennale dalla data di verifica di apprendimento
  6. la documentazione dei corsi svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo (registro con elenco partecipanti e dei docenti e relative  firme, orari di lezione ed esiti di valutazione teorica e pratica), ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, ha natura esemplificativa e non tassativa [intendendosi che anche in mancanza di aderenza alle richieste del punto 9.2 dell’accordo i corsi pregressi possono essere ritenuti validi – n.d.r]
  7. circa la formazione di lavoratori che usano attrezzature con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste per le attrezzature definite ai vari allegati (da III a X – PLE, gru, carrelli elevatori, trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili a cingoli, pompe cls) è comunque necessario che il lavoratore sia in possesso di abilitazione per almeno una delle suddette attrezzature (con riferimento allo specifico allegato)
  8. circa le caratteristiche dei docenti, in merito all’esperienza documentata nel settore della formazione e nel settore della prevenzione, per i moduli giuridico e tecnico si deve intendere il conteporaneo soddisfacimento dei due requisiti e non in senso alternativo. Per la docenza nei moduli pratici è invece rischista l’esperienza professionale pratica documentata nelle tecnoiche dell’utilizzazione. Il docente può essere unico sia per il modulo giuridico – tecnico che pratico se in possesso dei requisiti.
  9. viene specificato che per le prove  pratiche su gru a torre di diverse tipologie (a rotazione in basso e a rotazione in alto), ma con validità estesa anche ad altre macchine previste in differenti tipologie  (PLE, carrelli elevatori, escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli), in un’ottica di semplificazione, le prove complessive sono almeno 3 in totale anziché 2 per ogni differente tipo di attrezzature
  10. nel caso di uso di carrelli elevatori con accessori che modifichino l’attrezzatura facendola corrispondere ad altra  attrezzature [quali quelle definite nelle lettere da a) ad h) dell’allegato A] ossia trasformandola di fatto in PLE, gru di vario tipo, carrelli con conducente a bordo, trattore agricolo o forestale, macchina movimento terra o pompa per cls, allora il conducente deve acquisire l’abilitazione per la corrispondente macchina in cui il carrello è trasformato
  11. circa le semplificazioni riguardanti gli obblighi di formazione per i lavoratori del settore agricolo, queste valgono solo se i lavoratori svolgono attività ricomprese tra quelle riportate all’art. 2135 del codice civile e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine oltre alle attività connesse e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
  12. secondo l’art. 72 del D. Lgs 81/08 al noleggiatore o concedente in uso attrezzature senza operatore è richiesto per legge di acquisire una dichiarazione del datore di lavoro a cui è fornita l’attrezzatura riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso e che i lavoratori siano in possesso dell’abilitazione. La circolare specifica che tale dichiarazione deve contenere che i lavoratori sono statiformati concordemente alle disposizioni del titolo III del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e” , ove si tratti di attrezzature di cui all’accordo del 22.02.12. che siano “in possesso della specifica abilitazione“.
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La formazione per gli addetti ad attrezzature particolari

L’accordo n.53/CSR datato 22/02/2012 della Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome, pubblicato sulla G.U. S.G. n. 60 del 12/03/2012, individua una serie di attrezzature particolari per cui è prevista una formazione ed un addestramento specifico,  i percorsi formativi, le modalità di tenuta dei corsi e delle verifiche di apprendimento ed i soggetti che possono erogare tali corsi. E’ altresì individuata la modalità di aggiornamento periodico quinquennale previsto di durata minima 4 ore.

L’accordo prevede un percorso formativo differenziato a seconda delle attrezzature, con moduli tecnici e pratici di durata variabile a seconda dell’attrezzatura [PLE, vari tipi di gru , vari tipi di carrelli elevatori , trattori, escavatori, pale caricatrici, terne, autoribaltabili, pompe per cls) .

E’ prevista una semplificazione per i lavoratori del settore agricolo, per i quali, se è documentata un’esperienza di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore dell’accordo (12/03/2013), è sufficiente il solo aggiornamento della formazione della durata minima di 4 ore da attuare entro 5 anni dalla pubblicazione dell’accordo (entro  il 12/03/2017).

Alla pagina download viene reso disponibile il testo dell’accordo e uno schema sintetico semplificato che permette di individuare prontamente, a seconda della attrezzatura, la durata dei corsi nonché una sintesi degli adempimenti per il riconoscimento della formazione pregressa effettuata prima del 12/03/2013.

 

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Formazione lavoratori, dirigenti, preposti

In data 11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 l’Accordo 21/12/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione e di aggiornamento per:

  • datori di lavoro che svolgono i compiti diretti di RSPP (Rep. Atti n. 223/CSR)
  • dirigenti, preposti e lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR)

La formazione di base e l’aggiornamento quinquennale periodico dei Datori di Lavoro che intendano svolgere il compito di RSSP è in  funzione della classificazione aziendale (secondo schema di classificazione nell’accordo stesso) ed è di:

  • 16 ore (base) e 6 ore (periodica) per DDL di aziende a BASSO RISCHIO
  • 32 ore (base) e 10 ore (periodica) per DDL di aziende a MEDIO RISCHIO
  • 48 ore (base) e 14 ore (periodica) per DDL di aziende ad ALTO RISCHIO

La formazione dei lavoratori è di:

  • 4 ore generiche e 4 ore specifiche per aziende a BASSO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 8 ore specifiche per aziende a MEDIO RISCHIO
  • 4 ore generiche e 12 ore specifiche per aziende ad ALTO RISCHIO

Non è compresa, in tale monte ore minimo, l’attività di addestramento, quando obbligatoria (es. d.p.i. III cat., uso macchine complesse, ecc.), che quindi va aggiunta a parte.

La formazione dei preposti, in aggiunta a quella dei lavoratori, prevede un’integrazione di durata minima 8 ore. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

La formazione dei dirigenti è di durata minima 16 ore, da completarsi nell’arco di 12 mesi. Unicamente in sede di prima applicazione tale formazione va attuata entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo (quindi entro l’11/06/2013).

Sono inoltre previste delle disposizioni transitorie (es. termine max 60 gg per la formazione in caso di assunzione, obbligo di rinnovo formazione entro 12 mesi per lavoratori la cui formazione è più vecchia di 5 anni).

I testi degli accordi sono disponibili e scaricabili alla pagina download.

 

 

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