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SCIA anticendio per “nuove attività” introdotte dal DPR 151/11

Il Decreto del Fare (Legge 98/2013) ha differito il termine entro il quale tutte le attività che prima del DPR 151/11 non erano soggette a obbligo di ottenimento del CPI ma sono state incluse in quelle per le quali è obbligatoria la SCIA antincendio devono essere in possesso della suddetta SCIA antincendio.

Il nuovo termine per adempiere agli obblighi e presentare la SCIA antincendio  è ora il 08/10/2015  ex Legge 09/08/2013 n. 98, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/2013.

Tra le attività entro tale nuovo termine che devono essere dotate di SCIA antincendio si elenca, a solo titolo indicativo e non esaustivo (1):

  • campeggi
  • palestre
  • aziende/uffici con più di 300 presenze e fino a 500 presenze
  • ambulatori di sup. > 500 mq
  • attività di demolizione veicoli
  • infrastrutture di trasporto

(1) Per l’individuazione delle attività oggetto degli obblighi di SCIA antincendio  è necessario consultare la fonte normativa originale (DPR 151/2011).

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