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Prorogato il termine di validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi al 31 maggio 2013

Con la legge n. 228  del 24/12/2012 (cosiddetta legge di stabilità) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 – Supplemento Ordinario n. 212 – ed entrata in vigore il 01/01/2013, è stato prorogato al 31/05/2013 il termine oltre il quale non sarà più possibile, per aziende fino a 10 lavoratori, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi. Il provvedimento di proroga è  all’articolo 1, comma 388 e nella tabella 2, punto 9 dell’allegato n.2.

A partire dal 4 febbraio 2013 entra in vigore l’obbligo di utilizzo delle procedure standardizzate semplificate emanate dalla commissione consultiva permanente per la valutazione dei rischi, qualora le aziende abbiano fino a 50 lavoratori e non siano presenti rischi particolari, qualora non siano adottate volontariamente procedure di valutazione dei rischi più dettagliate. Per la corretta possibilità di utilizzo delle procedure standardizzate (aziende con meno di 10 lavoratori e aziende fino a 50 lavoratori, tenendo conto dei rischi specifici che impediscono l’uso delle procedure standardizzate – rif. D. Lgs 81/08 art. 29 comma 6, 6 bis, 7 e art. 31 comma 6) è comunque necessario riferirsi ai testi di legge vigenti a cui pertanto si rimanda per i dettagli.

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